Obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro
Con il DL 127/2021 pubblicato nella G.U. Del 21 settembre è stato introdotto l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 per avere accesso a tutti i luoghi di lavoro.
Il green pass viene rilasciato ai soggetti vaccinati o risultanti negativi al c.d. Tampone
Legge 127/2021)
Il decreto ha introdotto l’obbligo, nel periodo dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 per accedere ai luoghi in cui viene svolta l’attività lavorativa. Tale disposizione va applicata a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che, nei luoghi di lavoro svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, formativa o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
In pratica l’obbligo di possedere ed esibire il green pass riguarda non solo coloro che lavorano nel luogo ove si stato costituito il rapporto, ma anche chi vi accede in forza di contratti/accordi esterni.
Pertanto l’obbligo coinvolge anche i titolari e i dipendenti di aziende che operano/accedono all’interno dei luoghi di lavoro in qualit di clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, ecc.
I controlli devono essere effettuati sia dai datori di lavoro dei luoghi in cui avviene l’attività, sia dai datori di lavoro che inviano i propri dipendenti (in trasferta) presso altre aziende (sulla base di contratti esterni). In caso di mancato controllo prevista una sanzione da 400,00€ a 1000,00€.
Si ricorda che il possesso di green pass attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la prima vaccinazione anti COVID-19. In questo caso la validità del green pass va dal giorno della vaccinazione fino al giorno in cui dovrebbe essere somministrata la
seconda dose;
- aver fatto la seconda vaccinazione anti COVID-19 (o la prima in caso di vaccini monodose). In questo caso la validità del green pass va dal giorno della vaccinazione fino ai successivi dodici mesi;
- risultare negativi al test antigenico rapido o al test molecolare (anche salivare) eseguiti nelle ultime 48 ore (in corso di approvazione una norma che porta a 72 ore la durata del test molecolare);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Con riferimento al costo del tampone, sottolineiamo che la legge pone in capo al lavoratore l’obbligo di possedere ed esibire il green pass, pertanto sarà il lavoratore medesimo a sostenere personalmente le spese per “mettersi in regola”.
Sono esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass i soggetti che, sulla base di apposita certificazione medica, sono esentati dalla vaccinazione.
I controlli possono essere effettuati con le medesime modalità con cui fino ad oggi sono stati verificati gli accessi in specifici settori, ovvero utilizzando l’applicazione mobile (app) VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della Salute.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative di controllo ed in particolare:
stabilire le modalità con cui intendono effettuare i controlli anche a campione, dando preferenza ai controlli prima all’accesso ai luoghi di lavoro;
individuare con atto formale i soggetti incaricati dei controlli.
Inoltre sembra opportuno informare i dipendenti circa nuovi obblighi e conseguenze delle violazioni.
Con riferimento alle conseguenze della mancanza del green pass in capo ai dipendenti, si segnala quanto segue:
- se il dipendente comunica di non avere il green pass o risulta privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro gli viene impedita la prestazione lavorativa e automaticamente considerato (ex lege) assente ingiustificato e quindi non vi decorrenza di retribuzione;
- se il dipendente accede al luogo di lavoro senza avere il green pass- ferme restando le conseguenze di cui al punto 1) – viene punito con la sanzione amministrativa (da 600,00€ a 1.500,00€) irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti preposti al controllo; sono inoltre possibili ulteriori conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento del settore di appartenenza.
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