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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE con detrazione al 75%

La legge di bilancio 2022 introduce una nuova possibilità di detrazione inerente agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche confluita nel nuovo art. 119 ter del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Si precisa innanzitutto che detta nuova agevolazione si va ad aggiungere e non a sostituire a quelle già previste, pertanto, sarà possibile scegliere alternativamente se avvalersi del bonus per le ristrutturazioni edilizie (art. 16 bis del TUIR – detrazione del 50%) oppure del superbonus quale intervento trainato.

Sarà, quindi, necessario valutare di volta in volta in funzione delle differenti prerogative che caratterizzano le singole agevolazioni fiscali quale sia quella più appropriata e conveniente scegliendo alternativamente tra i seguenti bonus:

  • ristrutturazioni edilizie (art. 16 bis del TUIR – detrazione attualmente del 50%);
  • superbonus quale intervento trainato;
  • abbattimento barriere architettoniche ex legge di bilancio

Per gli interventi di abbattimento barriere architettoniche la legge di bilancio 2022 prevede per il solo anno 2022 un rimborso fiscale stabilito nella misura del 75% da ripartire in cinque anni con la possibilità di cedere il credito o di avvalersi dello sconto in fattura.

Inoltre, a differenza degli interventi di cui all’art. 16 bis del TUIR (ristrutturazioni edilizie) da cui discende, la detrazione prevista dalla

legge di bilancio 2022 si caratterizza per fruire di una maggior ambito di applicazione sia dal punto di vista oggettivo (edifici) sia soggettivo (contribuenti) e più precisamente:

  • Edifici: a tale riguardo l’art. 119 ter parla genericamente di edifici esistenti senza alcuna specifica limitazione ai soli edifici Ne consegue che la sua applicabilità possa essere considerata estesa sia in ambito di edifici residenziali che di differente tipologia. Si precisa che, stante la qualifica di edifici esistenti, gli interventi non devono rientrare in un contesto di interventi di “nuova costruzione” ma devono avere per oggetto “edifici esistenti”. Parimenti devono considerarsi esclusi anche gli edifici iscritti in Catasto nella categoria F/3, cioè “fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione”;
  • Contribuenti: a tale riguardo l’art. 119 ter parla genericamente di “detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare”. Stante il disposto letterale della nuova norma di tenore generale che non prevede alcuna specificazione, oltre al fatto che manca alcun richiamo all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione dovrebbe riguardare sia i soggetti IRPEF che i soggetti

Si precisa che alla data attuale si attende ancora la conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito a quanto sopra indicato.

Spesa massima ammissibile: è previsto un tetto di spesa massima ammissibile che deve essere calcolato con i medesimi limiti di spesa già previsti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache

verticali, orizzontali e inclinate ai fini superbonus di cui al punto a) del comma 1) dell’artt. 119 del Decreto Rilancio come di seguito riportati:

  • euro 50.000 per le unità immobiliari indipendenti;
  • euro 40.000,00 per ogni abitazione per i condomìni da 2 a 8 unità immobiliari;
  • euro 30.000,00 da 9 unità in su.

Con riferimento alla determinazione del suddetto tetto di spesa massima ammissibile si richiama quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/e del 8 agosto 2020 ritenendo che, in assenza di precise differenti indicazioni da parte della medesima Agenzia delle Entrate, tal interpretazione possa essere considerata estendibile anche a questa nuova tipologia di detrazione.

Nello specifico:

  • la spesa massima ammissibile deve esser conteggiata considerando i limiti previsti per unità immobiliare a scaglioni. In concreto in un edificio di 10 unità immobiliari le prime 8 andranno conteggiate ad euro 40.000,00= ciascheduna (euro 000,0 x 8 = euro 320.000,00) mentre le residue 2 unità ad euro 30.000,00 ciascheduna (euro 30.000 x 2 = euro 60.000) per complessivi euro 380.0000;
  • la ripartizione della suddetta spesa massima ammissibile deve essere effettuata fra le unità immobiliari in funzione della rispettiva partecipazione alla spesa determinata dalla relativa quota millesimale svincolando quindi la singola unità immobiliare dal tetto di euro 000,00 o 30.000,00.

Interventi che possono fruire dell’agevolazione: per quanto concerne gli interventi che possono fruire della detrazione sono agevolati quelli che rispettano i requisiti del Dm 236/89. Ci rientrano, inoltre, quelli di automazione edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione di impianti vecchi, anche gli oneri di smaltimento e bonifica.

Cessione del credito o sconto in fattura: per le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 75% prevista per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi della nuova lett. f-bis) dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Abbattimento barriere architettoniche ex legge di bilancio 2022

 

  • Termine: norma non a regime attualmente introdotta dalla legge di bilancio 2022 fino a tutto il 31 dicembre 2022
  • Spese agevolabili: possono usufruire della detrazione gli interventidirettamentefinalizzatialsuperamentoeall’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito; gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori

pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

  • Percentuale di detraibilità: 75% delle spese sostenute
  • Calcolo della detrazione: la detrazione viene calcolata sulla base della spesa massima ammissibile così determinata:
    • euro 50.000 per le unità immobiliari indipendenti;
    • euro 40.000,00 per ogni abitazione per i condomìni da 2 a 8 unità immobiliari;
    • euro 30.000,00 da 9 unità in su.
  • Durata della detrazione: l’importo detraibile va ripartito in quote annuali di pari importo in un arco temporale di 5 anni;
  • Soggetti che ne possono fruire: tutti i contribuenti non solo le persone fisiche quindi anche persone giuridiche, società di capitali e di persone, enti privati e pubblici, associazioni professionali
  • Imposta: valido sia ai fini IRPEF che ai fini IRES
  • Edifici: valido su tutti gli edifici esistenti sia residenziali che no
  • Cessione del credito: è possibile avvalersi della cessione del credito o dello sconto in

 

FAQ

D: Il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, cioè quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» è di 96.000 euro? In caso affermativo, si tratta di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir?

Con riferimento al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ricorda che per gli interventi di abbattimento barriere architettoniche di cui all’art. 16 bis del TUIR è previsto che la detrazione si applichi nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. In sostanza, qualora sia installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro. Nel caso di titolarità di più

appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi. Nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli interventi antisismici, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti. In tal caso, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il già menzionato limite complessivo. Tale vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021).

In applicazione dei criteri sopra illustrati, qualora l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:

  • da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato. Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119;
  • da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento

 

Anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.

Abbattimento barriere architettoniche – Confronto differenti detrazioni

Come sopra anticipato l’agevolazione relativa all’abbattimento barriere architettoniche introdotta con la legge di bilancio 2022 si va ad aggiungere e non a sostituire a quelle già previste. Resta, pertanto, possibile avvalersi alternativamente del bonus per le ristrutturazioni edilizie (art. 16 bis del TUIR – detrazione del 50%).

Bisognerà, quindi, valutare di volta in volta quale sia quella più appropriata e conveniente scegliendo alternativamente tra:

  • ristrutturazioni edilizie (art. 16 bis del TUIR – detrazione attualmente del 50%);
  • superbonus quale intervento trainato;
  • abbattimento barriere architettoniche ex legge di bilancio

Tale valutazione dovrà essere effettuata in funzione delle differenti prerogative che caratterizzano i su elencati bonus come riepilogate nella scheda di confronto di seguito riportata

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE con detrazione al 75% - CB Amministrazioni - Amministratori di Condominio a Torino e Milano.

 

 

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