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Anche senza approvazione del piano di riparto si può agire contro i condomini morosi

In assenza dell’approvazione del piano di riparto, l’amministratore non può chiedere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63, 1° comma disp. att.c.c., ma può comunque agire contro i condomini morosi promuovendo un’azione ordinaria oppure chiedendo decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo.

La Cassazione ha ribadito il concetto per cui l’approvazione dello stato di riparto è condizione indispensabile per la concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione, ma la relativa delibera ha valore puramente dichiarativo, che serve ad esprimere in termini numerici un rapporto di valore già preesistente secondo i criteri stabiliti dalla legge o dalla diversa convenzione vigente nel condominio. L’obbligo del condomino di contribuire pro quota alla spesa nasce nel momento in cui l’assemblea delibera l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, delibera che ha valore costitutivo dell’obbligazione di contribuire alle spese.

Ordinanza Cassazione 24 settembre 2020 n. 20003

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