Annulate le fatture per il maggior consumo dovute ad una perdita
Interessante la sentenza che ha stabilito l’impossibilta al gestore del sistema idrico di addebitare all’utente il maggior costo causato dalla perdita
La vicenda.
Tizio aveva chiesto al giudice adito l’annullamento di tre fatture riferite al pagamento di tariffa idrica relativa alla civile abitazione a questa intestata. In particolare,il richiedente deduceva che la fattura recapitata era il frutto di una errata contabilizzazione ed emessa sulla base di un misuratore che presentava malfunzionamenti, e che peraltro successivamente a tali richieste, era stata riscontrata una perdita “occulta” dell’impianto idrico che costituiva la ragione dei maggiori consumi.
Per tali ragioni, il ricorrente aveva chiesto nel giudizio una statuizione in termini di accertamento negativo del credito asseritamene vantato dalla società beta, oltre al risarcimento dei danni “esistenziali” subiti dall’istante in dipendenza della condotta serbata dalla convenuta.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta eccepiva che la perdita, di fatto riscontrata al di sotto della proprietà privata del consumatore, non poteva essere imputabile al gestore, bensì alla incuria dello stesso proprietario che non avrebbe proceduto alle dovute attività di manutenzione.
Il ragionamento del Giudice di Pace.
Preliminarmente, il giudice ha osservato che in materia di competenza, certamente il giudice di pace può statuire in tale questione, atteso che in materia di riscossione di somme riferite a consumi idrici, il concessionario non esercita alcuna attività impositiva, ma occupa la posizione processuale del creditore in un rapporto processuale di natura civilistica (contratto di somministrazione) nel quale le posizioni delle parti sono assolutamente paritetiche.
Premesso ciò, quanto al merito della vicenda, la domanda è risultata fondata in quanto, nel corso del giudizio, è stato dimostrato che i consumi in eccesso contabilizzati e richiesti in pagamento erano di fatto ricollegabili ad una perdita idrica occulta che insisteva al di sotto del pavimento dell’abitazione attorea; ciò’ emergeva anche dalla documentazione in atti e dal comportamento concludente della stessa convenuta.
In argomento, in altro precedente (citato in pronuncia), è stato evidenziato chein caso di perdita occulta, il consumo addebitato non può essere posto a carico dell’utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999), nonché il precetto della buona fede nell’esecuzione del contratto (Giudice di Pace di Brindisi 8888/17).
Premesso quanto innanzi esposto, secondo il giudice di Pace di Cassino, muovendo dal presupposto di cui all’ art. 1227, comma 2 c.c.,sussisteva a carico della convenuta una condotta omissiva; di talché,il consumo addebitato non poteva essere posto a carico dell’utente, ma del gestore, che aveva omesso di rispettare gli obblighi contrattuali e il precetto della buona fede nell’esecuzione del contratto.
Quanto al merito della vicenda, la domanda è risultata fondata in quanto, nel corso del giudizio, è stato dimostrato che i consumi in eccesso contabilizzati e richiesti in pagamento erano di fatto ricollegabili ad una perdita idrica occulta che insisteva al di sotto del pavimento dell’abitazione e ciò’ emergeva anche dalla documentazione in atti e dal comportamento concludente della stessa convenuta.
In in altro precedente contratto (Giudice di Pace di Brindisi n. 8888/2017) citato nella sentenza è stato evidenziato che in caso di perdita occulta il consumo addebitato non può essere posto a carico dell’utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999), nonché il precetto della buona fede nell’esecuzione del contratto.
Sicchè, sussistendo a carico della convenuta una condotta omissiva, è stata accolta la domanda per quanto attiene l’accertamento negativo del credito, mancando invece la prova di ulteriori danni subiti dall’utente.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, è stata accolta solo la domanda per quanto attiene all’accertamento negativo del diritto alla riscossione. Invece, quanto alla domanda accessoria del risarcimento dei danni, questa è stata respinta (mancava la prova del danno subito).
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