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Appalto di servizi di pulizia in condominio

– RESPONSABILITÀ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 10/07/2023, N. 19514
L’Inps aveva richiesto ad un condominio il pagamento dei contributi non versati dall’impresa appaltatrice per due proprie dipendenti occupate nel servizio di pulizie oggetto dell’appalto presso il fabbricato condominiale nel periodo luglio 2012-gennaio 2016, facendo leva sulla responsabilità solidale che lega il committente imprenditore o datore di lavoro all’appaltatore, in virtù del D. Lgs. n. 276/2003, art. 29, co. 2, applicabile ratione temporis al caso in esame.
I giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione hanno statuito
– in contrasto con quanto, incidentalmente, affermato dalla 2° Sez. civ. con l’ordinanza n. 4079 del 09.02.22 – che il condominio non può essere ritenuto “datore di lavoro”, poiché il “datore di lavoro” che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale ai sensi della citata norma, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita. Pertanto, i Giudici hanno accolto il ricorso in opposizione proposto dal condominio avverso il verbale ispettivo Inps, dichiarando lo stesso non tenuto a versare i contributi pretesi dall’ente previdenziale.

 

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