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bonus facciate – visibilità edificio

l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 337 del 12 maggio 2021, conferma la possibilità di accedere alla detrazione “bonus facciate” per i lavori effettuati sul perimetro esterno di una palazzina che si trova in un complesso residenziale, comprendendo nel beneficio anche gli interventi effettuati sul lato dell’edificio visibile da una strada privata, a condizione che questa sia ad uso pubblico.

Siamo nell’ambito del perimetro di applicabilità del “bonus facciate”, cioè i commi da 219 a 223 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 che hanno introdotto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Detrazione successivamente estesa a tutto il 2021 con le proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2021 e che, nel frattempo, ha giovato anche della possibilità prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio, di poter fruire della detrazione alternativamente a mezzo di:

sconto in fattura anticipato dal fornitore, e poi recuperato sotto forma di credito d’imposta;

cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo spunto per fare luce sui requisiti che devono avere le facciate per accedere al bonus arriva dall’analisi di un caso pratico. Più precisamente, nel caso oggetto del suddetto interpello, siamo in un condominio dove sono stati approvati lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sulla facciata esterna di una palazzina sita all’interno di un complesso residenziale. Il lato nord della palazzina è visibile dalla strada comunale di accesso, mentre quello a sud è visibile da una strada privata ma ad uso pubblico, dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale.

In merito alla possibilità di accedere al bonus facciate l’Agenzia delle Entrate, da risposta affermativa riportando i chiarimenti forniti dal Ministero per i beni e le attività culturali con una nota del 9 novembre 2020:

“Si condivide l’interpretazione, che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate”.

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta i requisiti chiave da rispettare per accedere al bonus facciate 2021:

gli edifici oggetto degli interventi devono trovarsi in zone classificate come segue:

zona A, parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

zona B, parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;

i lavori devono essere effettuati per recuperare o restaurare la facciata esterna e devono essere realizzati solo sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione spetta per gli interventi sul perimetro esterno, ovvero sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.

Nessuna agevolazione fiscale è prevista, però, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio: sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

Fanno eccezione, però, quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico che invece possono accedere al bonus facciate 2021.

Nel caso analizzato, quindi, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera alla fruizione dell’agevolazione perché l’edificio affaccia su una strada privata che, però, è ad uso pubblico.

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