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Superbonus 110 Cessione dei Crediti DL 29 marzo 2024 39. Per le imprese nessuna modifica sostanziale

 Titolo del documento: Superbonus 110 Cessione dei Crediti DL 29 marzo 2024 39. Per le imprese nessuna modifica sostanziale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo ormai definitivo (allegato leg.19.pdl.camera.1877.19PDL0091130) del DL 29 marzo 2024 , n. 39 (d’ora in avanti anche “il Decreto”), sperando di fare cosa gradita, condividiamo un breve commento agli articoli e commi che si sono aggiunti al testo originario.
  • Articolo 1-bis – Viene previsto un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (casistica di superbonus sulle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione) per gli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni diversi dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Viene prevista una richiesta telematica da inviare ai Commissari straordinari e ulteriori dettagli arriveranno tramite decreto del Presidente del Consiglio da adottare entro 60 gg dalla pubblicazione della Legge di conversione.
  • Articolo 1-ter – Viene previsto un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025 per gli interventi superbonus realizzati dalle ONLUS, Odv e APS già costituite alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Per l’accesso al contributo andrà presentata una richiesta all’ENEA in via telematica, secondo un modello standardizzato e ulteriori dettagli arriveranno tramite decreto del Ministro dell’ambiente e Ministro dell’economia da adottare entro 60 gg dalla pubblicazione della Legge di conversione.
  • Articolo 4-bis – all’interno del quale viene previsto:

    • Commi 1, 2 e 3 – Per le banche ed intermediari finanziari, per le compensazioni eseguite dal 1 gennaio 2025, viene previsto il divieto di compensazione dei crediti derivanti dai bonus fiscali edilizi con i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997 (i.e. oneri sociali e contributivi). La violazione di tale disposizione determina il recupero del credito indebitamente compensato oltre ai relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’art. 13, co. 4 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (i.e. 30% del credito non spettante).
    • Commi 4 e 5 – Per le spese sostenute dal 2024 la detrazione per tutti crediti derivanti da superbonus, abbattimento barriere architettoniche e sismabonus è prevista in 10 quote annuali. Tale diluizione in 10 anni non si applica in caso di esercizio dell’opzione (i.e. sconto o cessione del credito).
    • Comma 6 – Per le banche ed intermediari finanziari le rate annuali utilizzabili a partire dal 2025 sono ripartite in 6 rate annuali. Tale disposizione non si applica ai soggetti che abbiano acquistato i crediti ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni.
    • Comma 7 – A decorrere dall’entrata in vigore della Legge di conversione, non è consentita la cessione del credito per le rate residue non ancora fruite.
  • Articolo 4-ter – Viene previsto che qualora il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi agevolati, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione. Ai Comuni che effettuano tali segnalazioni spetta una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse.
Inoltre, per quanto riguarda le modifiche apportate al testo originario del Decreto, la nuova formulazione dell’art. 1, co. 1, lett. b) sull’istituzione del fondo di 400 milioni di euro per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, prevede ora espressamente che tale fondo vale per i casi in cui  le istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente all’entrata in vigore del Decreto (i.e. 30 marzo 2024). Segnaliamo inoltre che con la nuova formulazione non risultano inclusi nel fondo citato gli interventi relativi al c.d. “superbonus rafforzato” (risulta infatti eliminato rispetto alla formulazione originaria il riferimento al co. 4-ter dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Viene quindi confermata la lettura secondo la quale nel caso in cui sia stata presentata l’istanza o il titolo abilitativo in data antecedente al 30 marzo 2024, resta salva la possibilità di usufruire dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito senza il limite dei 400 milioni di euro citati.
 

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