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Codice di Procedura Civile – Libro I

“ART. 23. FORO PER LE CAUSE TRA SOCI E TRA CONDOMINI”

  1. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
  2. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

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