Codice di Procedura Civile – Libro I
“ART. 23. FORO PER LE CAUSE TRA SOCI E TRA CONDOMINI”
- Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
- Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Scegli un rapporto diretto con il tuo amministratore di condominio, scegli
CB AMMINISTRAZIONI.
Recenti
- Supermercato in condominio, il Consiglio di Stato chiarisce quando è vietato
- Patente a crediti cantieri: circolare INL 2026, badge e sanzioni
- Direttore dei lavori: responsabilità per difetti tra progetto e vigilanza
- Senato, Disegno di Legge che vuole introdurre l’obbligo della UNI 10801: 2024
- L’amministratore è tenuto alla restituzione dell’ammanco e al risarcimento dei costi della revisione contabile
Activate the Dynamic Addon to use this feature.



