Contabilizzazione le letture da remoto e gli obblighi dal 25 10 2020
CONTABILIZZAZIONE: LE LETTURE DA REMOTO E GLI OBBLIGHI DAL 25/10/2020
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, le predette informazioni devono essere fornite almeno una volta al mese.
Nonostante la mancanza di definizione, si dovrebbero intendere “leggibili da remoto”:
A) le tecnologie walk-by e drive-by le quali ricorrono all’impiego di un letturista che, pur non essendo costretto ad entrare all’interno dell’appartamento, deve effettuare il rilevamento recandosi nei pressi dell’edificio; in tal caso la lettura non è continua nel tempo e non è in tempo reale.
B) le tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio a breve distanza le quali richiedono l’utilizzo di concentratori ed eventualmente di ripetitori di prossimità; questi sistemi, a differenza dei precedenti, consentono la registrazione continua e la trasmissione dati ad un PC locale o remoto.
Ad oggi, quindi, la maggior parte dei sotto contatori (per la contabilizzazione diretta) sono leggibili con accesso agli appartamenti, mentre la maggior parte dei ripartitori (contabilizzazione indiretta) sono leggibili almeno con le tecnologie walk-by e drive-by mediante il ricorso ad un letturista.
Ne consegue che già dal mese di ottobre 2020 deve essere rispettata la nuova frequenza delle letture.
(D. Lgs. 102/2014, allegato 9, introdotto dal D. Lgs. 73/2020, in vigore dal 29 luglio 2020)
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