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Decreto antifrode

Il Consiglio dei ministri con il decreto approvato in data 11 novembre scorso, denominato Decreto antifrode, per far emergere ed arginare le frodi relative alle agevolazioni fiscali ha avviato un vero e proprio giro di vite in termini di adempimenti (ampliamento del visto di conformità e delle asseverazioni), controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate e responsabilizzazione di fornitori e cessionari.

Si tratta di un vistoso innalzamento della barriera dei controlli relativi ai bonus edilizi, con significativi riflessi in tema di maggiori adempimenti da ottemperare e relativi costi che rappresentano, in qualche modo, la contropartita da affrontare per consentire il permanere della fruizione dei vari bonus edilizi.

Il Decreto di cui a margine si sostanzia innanzitutto nell’allargare il visto di conformità (sino a oggi richiesto solo per le opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni di cessione o sconto in fattura. Parimenti, è prevista l’estensione anche dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate sempre nell’eventualità in cui siano oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

In altri termini, per tutte le detrazioni fiscali legate ad interventi diversi dal cosiddetto “Superbonus”, nel caso in cui il beneficiario eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è necessario che venga apposto il visto di conformità e venga rilasciata l’attestazione di congruità dei costi. Nel caso in cui invece il contribuente, per queste spese, decida di portare in detrazione i costi nella propria dichiarazione dei redditi non è necessario ottemperare a questi ulteriori adempimenti.

In estrema sintesi quanto introdotto dal Decreto antifrode può esser così sintetizzato:

  1. visto di conformità anche per la fruizione diretta del superbonus 110 per cento. Tale visto era già previsto per le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il Decreto in oggetto aggiunge che detto obbligo non sussiste laddove la dichiarazione sia presentata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta. In tali casi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi;
  2. estensione dell’obbligo del visto di conformità anche agli altri bonus edilizi per interventi che rientrano in altre agevolazioni, nei casi in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
  3. estensione per i casi di cui al punto precedente anche delle asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati in merito alla congruità delle spese sostenute/eseguite secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (lett. b);
  4. facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

La sospensione di cui al punto 4) riguarda la comunicazione (denominata CIR20) da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate inerente all’avvenuta cessione del credito o dello sconto in fattura e alla conferma dell’accettazione da parte del cessionario e con la quale si esercita detta opzione.

Nel decreto approvato vengono poi individuati i profili di rischio in funzione dei quali può esser determinata la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate quali:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • il controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti è correlato, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • i controlli sulle analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle

In altre parole, per il controllo delle operazioni sospette saranno presi in esame i casi con rischi relativi a:

  • eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni richieste che effettuano più operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

Tali controlli non sostituiscono quelli di merito da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’art. 5 del Decreto Antifrode precisa che le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021.

Ne discende, pertanto, che tutte le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura esercitate da tale data in avanti, relative a spese sostenute per gli interventi sopra individuati, dovranno essere corredate dall’attestazione di congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Con il provvedimento n. 312528 l’Agenzia delle Entrate recependo le novità introdotte con il decreto in argomento ha introdotto il nuovo modello per la comunicazione CIR20 relativa alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Un ulteriore specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà definire i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni.

Resta invece meno chiaro come ci si debba comportare per quanto concerne le asseverazioni dei tecnici. Sul punto è sicuramente necessario un provvedimento che vada a fare chiarezza sulla vigenza di tali obblighi nel periodo transitorio.

 

 

 

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