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delibera assembleare sospende ordinanze del Tribunale e della Soprintendenza.

Cass. civ., Sez. II, 15 dicembre 2023, n. 35150

L’assemblea condominiale può deliberare di sospendere lavori imposti dall’autorità giudiziaria ed amministrativa per il pericolo arrecato alla staticità dell’edificio ed all’incolumità degli abitanti?

Il Tribunale e la Soprintendenza dei Beni Culturali avevano imposto l’esecuzione di lavori nel fabbricato condominiale per il pericolo arrecato alla sicurezza statica dello stesso nonché all’incolumità dei condomini, considerata la trascuratezza dei luoghi. Successivamente l’assemblea deliberava di sospendere i lavori. In primo ed in secondo grado la deliberazione di sospensione dei lavori veniva dichiarata illegittima. Il condominio ricorreva per cassazione.

La Corte di Cassazione chiarisce anzitutto che il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall’assemblea dei condomini è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale; è, tuttavia, ammissibile il sindacato sull’eccesso di potere da parte dell’assemblea quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere in quanto, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla deliberazione impugnata, ma deve stabilire se essa sia o meno il risultato del legittimo sercizio del potere discrezionale dell’assemblea.

La Suprema Corte ritiene che i giudici di merito, nello stabilire la illegittimità della deliberazione, non abbiano invaso il campo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma si siano limitati al riscontro della legittimità della deliberazione, sotto il profilo del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante.

In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto che la sospensione dei lavori, imposti dal Tribunale di Roma e della Soprintendenza dei Beni Culturali, avrebbe arrecato pericolo alla sicurezza statica dell’edificio ed all’incolumità dei condomini, considerata la trascuratezza dei luoghi. Il giudice d’appello non si è sostituito alla volontà assembleare ma ha solo rilevato che, ove fosse necessaria la DIA, il condominio avrebbe dovuto procurarsela invece di sospendere i lavori.

Ne deriva la legittimità della decisione, ai sensi dell’art. 1109 c.c., co. 1, n. 1, c.c. («Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza (…) se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune») in quanto la deliberazione di sospensione dei lavori, anche se assunta con le prescritte maggioranze, comportava un grave nocumento alla cosa comune.

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