Dell’estinzione del mandato
“ART. 1722. CAUSE DI ESTINZIONE”
- I. Il mandato si estingue:
- per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito;
- per revoca da parte del mandante;
- per rinunzia del mandatario;
- per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un impresa, non si estingue se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
“ART. 1723. REVOCABILITÀ DEL MANDATO”
- Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
- Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
“ART. 1724. REVOCA TACITA”
I. La nomina di un nuovo mandatario per uno stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
“ART. 1725. REVOCA DEL MANDATO ONEROSO”
- La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.
- Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
“ART. 1726. REVOCA DEL MANDATO COLLETTIVO”
I. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
“ART. 1727. RINUNZIA DEL MANDATARIO”
I. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.
“ART. 1728. MORTE O INCAPACITÀ DEL MANDANTE O DEL MANDATARIO”
I. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
“ART. 1729. MANCATA CONOSCENZA DELLA CAUSA DI ESTINZIONE”
I. Gli atti che il mandatario ha compiuto prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
“ART. 1730. ESTINZIONE DEL MANDATO CONFERITO A PIÙ MANDATARI”
I. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
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