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ECOBONUS 2020 – detrazioni 110%

ECOBONUS 2020 – detrazioni 110% – BREVE E SINTETICA RELAZIONE

 

Si è a lungo parlato e scritto di questo SuperBonus 110% 2020 inserito nell’altrettanto famoso DL rilancio (art. 119) ma di fatto cos’è? Di cosa tratta? Come possono i privati e i condomini accedervi? Leggi la Circolare 24/E per ulteriori dettagli.

Innanzitutto occorre distinguere l’ambito oggetto di applicazione del nuovo ecobonus e prescindere tra interventi TRAINANTI E TRAINATI (o in abbinamento).

L’intervento trainante cardine è sicuramente l’isolamento termico delle superfici opache sia verticali che orizzontali e tale isolamento deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Per tale tipologia di intervento la spesa massima per ogni unità immobiliare è pari ad € 60.000,00 con una detrazione del 110%.

Gli interventi in abbinamento ossia compresi in questo ecobonus se eseguiti congiuntamente all’intervento trainante sono:

      •  La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, pompe di calore, geotermici, microgenerazione e pannelli fotovoltaici. Per tale tipologia di intervento la spesa massima prevista per ogni unità immobiliare è pari ad € 30.000,00 con una detrazione del 110%;
      • La sostituzione degli impianti delle singole unità immobiliari con pompe di calore, geotermici, microgenerazione e fotovoltaico. Anche per tali interventi l’importo è pari ad € 30.000,00 con una detrazione del 110%.

 

 

Quali sono però le condizioni affinché si possa usufruire di questo grande incentivo statale?

Il vincolo restringente è il MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE e pertanto occorre redigere la certificazione A.P.E. prima di iniziare i lavori (al fine di capire la classe energetica di partenza) e dopo l’intervento (classe energetica raggiunta).

Su questo aspetto occorre che vengano chiariti alcuni dubbi primo tra tutti la tipologia di certificazione A.P.E.

La suddetta, infatti, si riferisce alle singole unità immobiliari e NON già a tutto lo stabile nel suo complesso. Il dubbio che può e deve sorgere ad un professionista è: in caso di interventi di condominio ogni singola unità immobiliare debba migliorare di due classi energetiche?

 

Ambito di applicabilità

I beneficiari dell’ecobonus sono le persone fisiche, i condomini, gli istituti autonomi e le cooperative a proprietà indivisa o da enti con le medesime finalità. L’ecobonus non è previsto per le imprese.

Gli incentivi riguardano parti comuni degli edifici e le singole unità immobiliari. Pare siano escluse le seconde case ma solo se trattasi di ville, villette unifamiliari al mare, in montagna. Vale invece per le seconde case se site all’interno di condomini.

Modalità di fruizione

Vi sono tre “tipologie” di fruizione previste dall’articolo 121 del D.L.:

          1. Utilizzo diretto;
          2. Sconto in fattura;
          3. Cessione della detrazione.

Nel primo caso funziona esattamente come tutte le altre detrazioni fiscali già previste dal nostro ordinamento e la spesa è ripartita in 5 quote annuali.

Lo sconto in fattura prevede un contributo fino ad un importo massimo alla detrazione spettante che viene anticipato dal fornitore che ha eseguito le opere  e dallo stesso recuperato sotto forma di credito di imposta con eventuale facoltà di cedere il credito ad altri soggetti quali banche, istituti di credito e altri intermediari finanziari .

La Cessione della detrazione si concretizza in una “trasformazione” della detrazione spettante in credito di imposta in capo al cessionario che a sua volta può cederlo ad altri soggetti.

 

L’ambito di applicabilità è si ampio ma i processi attuativi sono ad oggi nebulosi ed incerti.

Sicuramente prima di procedere occorre cautelativamente fare uno studio di fattibilità per valutare ogni tipo di problematica PRIMA di iniziare i lavori e avere la certezza di poter superare “lo sbarramento” delle due classi energetiche.

Dott.ssa Antonella Rotolo

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