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Enea on line il nuovo sito per caricare i dati come previsto dalla finanziaria del 2017

Poche informazioni obbligatorie e un meccanismo di compilazione online gestibile con il fai-da-te; per l’invio delle pratiche per la richiesta degli incentivi fiscali per interventi di efficientamento energetico terminati nel 2018, si precisa che la “Scheda descrittiva dell’intervento” da inviare all’ENEA, va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l’asseverazione. È una formula semplificata quella scelta dall’Enea per l’invio dei dati sui lavori di risparmio energetico “generici”. L’adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristrutturato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio (non l’ecobonus, quindi, che ha una sua procedura). L’elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell’Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato a lavori edili. Di fatto, è compresa una buona parte del milione e 355mila pratiche agevolate che il Cresme stima saranno effettuate in tutto il 2018.

Il sito dell’Enea è online da mercoledì scorso, 21 novembre, secondo la normativa per ottenere la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono di conseguire un risparmio energetico, è necessario inviare una comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il tutto per monitorare il risparmio energetico che può derivare da un intervento di ristrutturazione.  Adesso per mettersi in regola, bisognerà inviare la comunicazione anche entro 90 giorni dall’acquisto dei mobili Visti i tempi lunghi per l’approdo online, c’è una sorta di rimessione in termini:

– per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere);

– per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Come per l’ecobonus, la “fine lavori” coincide con il collaudo (o certificazione di fine lavori o dichiarazione di conformità). Sarà questa anche la data che l’amministratore dovrà prendere come riferimento per le opere in condominio, a prescindere dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.

Per la maggior parte degli interventi, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l’unico dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri elementi obbligatori la compilazione online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.

È solo facoltativa, invece, la trasmittanza, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica online per l’ecobonus). I contribuenti non dovranno dare la caccia alla certificazione dei produttori degli infissi, anche se alcuni installatori si sono già attivati con i proprietari per raccogliere informazioni dettagliate.

Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l’installazione e l’esposizione. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l’importo speso.

Secondo le indicazioni date alla presentazione del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamente dall’ecobonus). E, in effetti, l’omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio. Comunque, se l’invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una multa di 250 euro e inviando i dati all’Enea entro il 31 ottobre 2019 (prima scadenza di dichiarazione dei redditi).

Nella Guida dell’Enea non si citano documenti da conservare da parte del contribuente. Una volta inserito il dato, perciò, eventuali mancanze documentali non saranno sanzionabili.

La comunicazione all’Enea deve essere inviata anche in caso di acquisto di elettrodomestici se si vuol usufruire del bonus mobili. L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 per quanto riguarda le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, è stato esteso anche al bonus mobili.

Secondo la normativa per ottenere la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono di conseguire un risparmio energetico, è necessario inviare una comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il tutto per monitorare il risparmio energetico che può derivare da un intervento di ristrutturazione.  Adesso per mettersi in regola, bisognerà inviare la comunicazione anche entro 90 giorni dall’acquisto dei mobili.

Ma in occasione della presentazione del nuovo portale, l’Enea ha spiegato che tra gli interventi soggetti all’obbligo di invio ci sono: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. 

Per inviare la comunicazione bisogna andare sul sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/,creare un account con i propri dati anagrafici, usando le stesse credenziali utilizzate per l’ecobonus del 65%, inserire i dati dell’immobili, la descrizione dell’edificio e i dati relativi allo specifico intervento. Per gli elettrodomestici è necessario comunicare “la potenza elettrica assorbita (kW) e la classe energetica.

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