Il condominio e le discoteche
Gli edifici i condominiali sono luoghi di vita e di lavoro e possono contenere al loro interno locali di pubblico spettacolo i quali sono soggetti all’art. 681 c.p. che sanziona penalmente chiunque apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo , trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità dettate a tutela della pubblica incolumità. Tali prescrizioni si riferiscono alla normativa di sicurezza prevista dal d.lvo n. 81/2008 relativa alla idoneità della segnaletica , delle luci, degli impianti antincendio, alla idoneità delle uscite di sicurezza , del documento di valutazione dei rischi. L’afflusso del pubblico nei locali non è importante soltanto per i piani di ingresso di evacuazione e di valutazione del rischio , ma anche per il notevole impatto sui beni comuni del condominio (passi carrai , androni di ingresso , cortili) sottoposti alla vigilanza dell’amministratore condominiale . Invero per l ‘art. 1130 c.c. l’amministratore deve disciplinare l’ uso delle cose comuni e la prestazione di servizi nell’interesse comune in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini e deve , inoltre, compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio. Ne consegue che l’amministratore qualora l’esercizio del predetto locale in ambito condominiale metta a rischio l’incolumità dei condomini e delle parti comuni non può rimanere inerte e deve esercitare concretamente ed immediatamente la vigilanza sopra citata. La Corte di Cassazione è intervenuta più volte ( sent.n. 55361/2018; ordinanze n. 47389/2018, n. 43779/2018) ed ha affermato che il fondamento dell’applicazione dell’art. 681 c.p. è il pericoloso assembramento delle persone all’interno dei locali di pubblico spettacolo. La finalità della norma è la tutela dell’incolumità del pubblico che assiste allo spettacolo in modo da prevenire, mediante l’adempimento delle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza , i pericoli alle persone ed il reato ricorre quando il soggetto organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica secondo le indicazioni dell’art. 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773 . La predetta normativa di sicurezza prescinde dall’utilizzo professionale e continuativo dei predetti locali, in quanto è applicabile anche nei confronti di chi , per una sola volta , abbia aperto un locale di pubblico spettacolo. Per il predetto reato non è applicabile l’esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto ( art. 131 –bi c.p.) a causa dell’abitualità della condotta dei gestori , ovvero la reiterazione delle condotte illecite. Invero la Corte di Cassazione ( sent .n. 48315/2016) ha affermato che tale esimente non può essere dichiarata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura il comportamento abituale ostativo del beneficio. In definitiva la giurisprudenza rappresenta che i casi di locali pubblici rumorosi od insicuri, inseriti anche in ambito condominiale, sono assai ricorrenti e quando la loro gestione metta in pericolo la sicurezza dei condòmini e delle parti comuni l’amministratore, in modo autonomo o su richiesta dei suoi amministrati, è tenuto ad intervenire per chiedere, autorizzato dall’assemblea, la loro cessazione al giudice competente con l‘adozione del provvedimento di urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c..
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