Skip to main content

IMU. Istruzioni per la scadenza del 17 dicembre 2018

imu-2018

Il 17 dicembre 2018 è il termine ultimo per il saldo della seconda rata ovvero il saldo IMU e TASI 2018, come si calcola la tassa sugli immobili in base alle delibere comunali ed i casi di esenzione oltre alla prima casa.

IMU: Il termine IMU sta per imposta municipale propria, diretta, di tipo patrimoniale,; è la tassa sugli immobili introdotta dal Governo Monti nel decreto Salva Italia (DL 201/2011), torna ad applicare imposte sulle abitazioni, sia private sia ad uso commerciale, dopo l’abolizione dell’ICI ad opera del precedente Governo guidato da Berlusconi.

L’imposta sugli immobili interessa non solo quelli destinati ad uso domestico (abitazioni) ma anche quelli ad uso commerciale (capannoni, negozi ed altre strutture), nonché i terreni. La principale novità dell’IMU rispetto alla vecchia ICI è l’obbligo di pagamento anche per gli immobili religiosi non utilizzati principalmente per il culto, stessa sorte toccata agli immobili intestati ad associazioni ed enti no-profit, prima esentati dalla tassa sulla casa.

Le regole sono le stesse applicate negli anni scorsi: l’IMU e la TASI si pagano su tutti gli immobili di proprietà, con l’unica eccezione della prima casa di abitazione, a meno che non sia di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il calcolo nella maggioranza dei casi è molto semplice, perché il saldo è pari al 50%, quindi l’importo è identico a quello pagato a giugno in sede di acconto.

Dopo l’abolizione dell’IMU prima casa, le aliquote dell’Imposta Municipale Unica sulle altre proprietà sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando determinati criteri nazionali (es.: maggiorazione IMU-TASI non superiore allo 0,8%), risultando quindi variabili a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali che incassano gli introiti. Sono inoltre previste detrazioni ed esenzioni in presenza di condizioni particolari.

Per il 2018, sono previste anche alcune agevolazioni nel calcolo dell’IMU, OLTRE OVVIAMENTE ALL’ESENZIONE SULA PRIMA CASA

È il caso della seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. In questa fattispecie, il totale dell’IMU subisce una riduzione del 50% della base imponibile (in caso di contratto regolarmente registrato entro 20 giorni, se scritto, o previa richiesta all’Agenzia delle Entrate se il contratto è verbale).

In questo caso, inoltre:

  • l’immobile deve essere utilizzato da chi lo riceve come abitazione principale
  • la casa non deve rientrare tra le categorie di lusso
  • l’unità deve essere l’unica posseduta da chi la concede in comodato, oltre alla casa principale
  • chi concede l’immobile deve avere residenza e dimora nello stesso Comune in cui è situato l’immobile in questione
  • il possesso di tutti questi requisiti deve essere dimostrato tramite dichiarazione IMU

Un’altra riduzione, valida dal 1 gennaio 2016, è quella del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Aliquote da applicare

E’ però possibile che nel frattempo il Comune in cui si trova l’immobile abbia approvato una nuova delibera che cambia le aliquote. Per sapere se questo è successo, si possono fare due cose:

  • chiedere direttamente al Comune (telefonando, recandosi agli sportelli o controllando sul portale dell’amministrazione di competenza, dove vengono pubblicate le delibere e dove in genere, c’è una pagina dedicata all’IMU e alla TASI, con tutte le istruzioni);
  • consultare il portale del dipartimento delle Finanze che, per legge, pubblica tutte le delibere comunali su IMU e TASI. Perché sia valida ai fini del saldo di dicembre, la delibera deve essere stata pubblicata sul portale delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre 2018.

Quindi, per essere chiari: se c’è una nuova delibera del Comune pubblicata entro il 28 ottobre scorso, si applicano le aliquote che quest’ultima prevede. Se invece non c’è una nuova delibera, oppure c’è ma è stata pubblicata dopo il 28 ottobre, questa non rileverà ai fini del pagamento del saldo, che avverrà in base alle aliquote dello scorso anno (che sono state già applicate per l’acconto di giugno).

 

Calcolo saldo

Senza nuova delibera (comunque valida), l’importo del saldo di dicembre sarà uguale a quello dell’acconto di giugno. Se invece bisogna applicare una nuova aliquota, si procede nel seguente modo: si calcola l’intera imposta, IMU e TASI, dovuta per l’anno 2018 in base alle nuova aliquote. Si sottrae quando già versato in giugno a titolo di acconto. Il risultato di questa operazione sarà l’importo dovuto a titolo di saldo.

Esenzioni

Ricordiamo infine che, oltre a quella relativa alla prima casa, ci sono altre esenzioni IMU:

  • unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale,
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
  • l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (anche se abitano da un’altra parte),
  • immobile merce (destinato dall’impresa costruttrice alla vendita), non locati,
  • immobili eventualmente assimilati all’abitazione principale dai regolamenti comunali (ad esempio, alloggi di proprietà di persone anziane che risiedono in case di riposo).

 

Non solo comprese solo le abitazioni, dunque, ma anche fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Volete calcolare quanto pagare per verificare che non ci siano stati errori nel conteggio?

Per farlo, bisogna conoscere il valore dell’immobile, regolarmente iscritto al catasto. A questo punto, occorre rivalutare quella cifra del 5% e moltiplicarla poi per l’aliquota stabilita dalla legge a seconda del tipo di fabbricato.

Ecco le suddette aliquote nel dettaglio:

  • 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (tranne A10) e in C2, C6, C7
  • 140 per quelli dei gruppi B, C3, C4, C5
  • 80 per quelli inseriti in A10 e D5
  • 60 per il gruppo D (tranne D5)
  • 55 per la categoria C1

I terreni agricoli, invece, rappresentano un’eccezione. In questo caso, l’IMU può essere calcolata moltiplicando il reddito dominicale aggiornato al 1 gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per un’aliquota di 130.

Unica eccezione per i terreni detenuti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, che hanno un’aliquota di 110.

La base imponibile, dunque, si calcola con questa formula: valore dell’immobile x 1,05 (il 5% di cui parlavamo) x il coefficiente catastale dell’immobile.

Una volta ottenuta la base imponibile IMU, questa va moltiplicata per l’aliquota stabilita dal proprio Comune di residenza

La cifra ottenuta è il totale da pagare tra acconto e saldo.

L’IMU può essere pagata con il modello F24 (con un codice tributo stabilito dall’Agenzia delle Entrate), in banca, alla posta o negli uffici dell’Agenzia stessa.

I pagamenti in contanti sono previsti solo per importi inferiori a 2.999 euro.

Chi ha invece una partita IVA deve pagare l’imposta municipale propria con il modello F24 telematico.

Possibile anche il pagamento con bollettino: in questo caso occorre indicare l’importo da pagare, il codice del proprio Comune, il numero di conto corrente (1008857615), il numero di immobili e se si tratta di saldo o acconto.

 

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm