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In caso di giardini che coprono box sotterranei per la manutenzione anche della guaina si applica il 1125 c.c.

In caso di giardini che coprono box sotterranei per la manutenzione anche della guaina si applica il 1125 c.c.

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di uno o più singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c. (in base al criterio ubi eadem ratto ibi eadem legis disposino), il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123 c.c., comma 2 (costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. n. 18194/2005, Cass. n. 10858/2010 e, da ultimo, Cass. n. 30935/2018).

Quanto sopra anche in caso di infiltrazioni ricondotte al cedimento o deterioramento della guaina (formante un elemento costitutivo dei componenti edilizi funzionali alle autorimesse) posata sotto i giardini o della guaina in corrispondenza del giunti fra i muri giardino-soletta o della stessa pavimentazione, risultata, infatti, fessurata. Infatti, la citata guaina ha natura di impermeabilizzazione del giardino sovrastante e non certo dei box sottostanti (che lo sorreggevano soltanto, con la presenza anche di opere svolgenti funzione di soletta e solaio), così applicando correttamente il criterio di imputazione per le spese di manutenzione e riparazione stabilito dall’art. 1125 c.c..

(estratto a cura dell’Avv. Edoardo Riccio da Cass. civ. Sez. II, Ord., 23-06-2021, n. 18006)

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