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In Gazzetta il decreto sulla sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione: obblighi più severi per quelli più alti e nuovi requisiti per le facciate

Il provvedimento contiene, quindi, modifiche al decreto 246/1987 (in particolare all’Allegato 1) ed i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Dm 247/1987

Ricordiamo che il  dm 246 del 1987  fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987.

Per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia:

l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Decreto 25 gennaio 2019

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedimento si applicano:

  • gli edifici di nuova realizzazione
  • gli edifici esistesti alla data di entrata in vigore del decreto

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti
  • limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna
  • evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate

Non si applicano, invece a:

  • edifici di civile abitazione per i quali  alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità

Tempi di attuazione

Il decreto contente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: il 6 maggio 2019.

Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto

  • due anni di tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
  • un anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni

Allegato 1

Parte integrante del decreto è l’Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del dm 246/1987.

In particolare, viene aggiunto l’art. 9 e 9 bis.

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