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La decorrenza per l’impugnazione per il condomino allontanato

Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2024, n. 4191

Da quale data decorre il termine di trenta giorni per impugnare la delibera assembleare per il condomino che si sia allontanato dal luogo della riunione prima della votazione?

L’art. 1137 c.c., dopo avere stabilito che le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, disciplina il termine per impugnare le suddette deliberazioni. Tale termine è fissato in trenta giorni, che decorrono da momenti diversi in base alla partecipazione ed alla espressione di voto del condomino impegnante. È infatti stabilito che il condomino che può impugnare è colui che sia stato assente alla riunione, oppure che abbia votato contro la deliberazione adottata, oppure colui che non abbia espresso alcuna manifestazione di voto essendosi astenuto. Nel primo caso (condomino assente) il termine di trenta giorni decorre dalla data di comunicazione della deliberazione, nei casi successivi (condomino dissenziente o astenuto) il termine decorre dalla data della deliberazione.

L’impugnazione di una deliberazione assembleare riguarda, appunto, una determinata deliberazione; oggetto dell’impugnazione non è indistintamente il complesso delle decisioni adottate dall’assemblea in una riunione, ma la singola o le singole deliberazioni.

Questo è il motivo per cui il condomino che si sia allontanato dal luogo della riunione prima della votazione su di una determinata questione non può essere preso in considerazione in ordine al computo del necessario quorum deliberativo. La Corte di Cassazione (Cass. civ., 13 febbraio 1999, n. 1208) ha, anzi, stabilito che non si può neanche tener conto dell’adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell’atto collegiale.

In tale contesto, come valutare il singolare comportamento di un condomino che, presente al momento dell’inizio dell’assemblea, l’aveva, poi, solo formalmente abbandonata non partecipando al voto ma (si legge nella sentenza del Tribunale di Bologna) “assistendo ad essa sulla soglia della porta”?

Si tratta di ipotesi assimilabile all’assenza.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che qualora un condomino ad un certo punto si allontani dalla riunione e tale circostanza venga fatta annotare sul verbale, tale circostanza incide sui quorum deliberativi relativamente ai singoli punti all’ordine del giorno, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità dall’esterno delle determinazioni adottate dall’assemblea.

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