La delibera di addebito al singolo condomino del costo di una perdita idrica e nulla
CASSAZIONE 22 LUGLIO 1999, N. 7890
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO – Presidente Dott. Rafaele CORONA – Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO – Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA – Consigliere
Dott. Giovanna SCHERILLO – Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- N., S. G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato P. B., che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti –
CONTRO
CONDOMINIO – ROMA -, in persona dell’Amm.re pro tempore;
- intimato –
avverso la sentenza n. 1664-96 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 08-05-96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02-03-99 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, il rigetto del secondo e del terzo motivo,
assorbito il quarto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- F. e G. S., proprietari in Roma di un appartamento e di un locale garage nell’edificio condominiale di via S. R. d. A., convennero in giudizio il Condominio in persona dell’amministratore, chiedendo che fosse dichiarata nulla la delibera assembleare del 19 maggio 1989 nella parte in cui, approvando la ripartizione delle spese condominiali, aveva ad essi addebitato la spesa del maggior consumo d’acqua relativo al periodo dall’1 gennaio 1988 al 30 aprile 1989. A sostegno della domanda dedussero che nell’ordine del giorno relativo alla convocazione dell’assemblea non era stata indicata la modificazione del criterio di ripartizione della spesa idrica, e che, comunque, la detta spesa non poteva essere addebitata esclusivamente a loro sul presupposto, peraltro non provato, che il maggior consumo d’acqua era stato causato da una perdita d’acqua verificatasi nel loro garage.
Con sentenza 25-1 – 25-3-93, pronunziata nella resistenza del Condominio, il tribunale rigettò la domanda attorea.
La decisione fu confermata dalla corte d’appello di Roma, che, con sentenza 23-2 – 8-5-96, rigettò il gravame dei soccombenti attori.
Costoro hanno proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto il Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I – I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per i quattro seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 1136 cod. civ, avendo il giudice d’appello erroneamente ritenuto valida la delibera oggetto di causa, benché l’ordine del giorno non contenesse l’indicazione dell’addebito ai soli condomini Fusco e Sensi della spesa relativa al maggior consumo d’acqua;
2) violazione dell’art. 1123 cod. civ, in quanto l’assemblea non poteva modificare il criterio di ripartizione di una spesa comune (nella specie, la spesa idrica) senza il consenso di tutti i condomini, nè tanto meno poteva addebitare la detta spesa soltanto ad alcuni condomini sul presupposto, peraltro non provato, che costoro fossero responsabili del fatto che aveva dato origine alla spesa stessa; 3) illogicità, in quanto la sentenza impugnata, riconoscendo che sarebbe stata opportuna da parte dell’amministratore una preventiva informazione ai condomini della questione relativa alla spesa per il maggior consumo d’acqua, si sarebbe posta in contrasto col giudizio di sufficienza dell’ordine del giorno; 4) omesso esame del secondo motivo d’appello (concernente, specificamente, la violazione da parte dell’assemblea dell’art. 1123 cod. civ.).
Il – Il secondo motivo, preliminare agli altri in ordine logico, va esaminato per primo, unitamente al quarto, concernente la medesima questione.
Sostengono i ricorrenti che l’assemblea non poteva disattendere gli ordinari criteri di ripartizione delle spese comuni e addebitare soltanto ad essi la spesa del maggior consumo idrico verificatosi nell’ultimo periodo di gestione sul presupposto, per di più indimostrato, che il maggior consumo era stato determinato da un fatto ad essi imputabile (rottura di una tubazione interna al garage di proprietà individuale). La delibera che tale addebito aveva disposto, disapplicando, senza il consenso di tutti i condomini la ripartizione effettuata dall’amministratore in base alla tabella millesimale ed allegata all’ordine del giorno, doveva perciò ritenersi nulla.
La doglianza è fondata.
Il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve perciò sostenerne la relativa spesa, ove la responsabilità venga dal medesimo riconosciuta ovvero sia stata accertata in sede giudiziale. In mancanza del riconoscimento espresso o dell’accertamento giudiziale, l’assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, nè a tale titolo imputargli alcuna spesa. Tale spesa va provvisoriamente ripartita secondo gli ordinari criteri tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino da essi ritenuto effettivamente obbligato, per ottenere da lui il rimborso di quanto indebitamente anticipato. Fino a quando l’obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell’interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l’assemblea non può disattendere l’ordinario criterio di ripartizione nè disapplicare la tabella millesimale, ma è tenuta ad osservare la regola generale stabilita dall’art. 1123 cod. civ., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, e cioè in base ai millesimi.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in contrasto con la regola generale suddetta, ha invece affermato che “se gli attori avessero voluto contrastare l’attribuzione di responsabilità in relazione all’accertato maggior consumo idrico, non avrebbero dovuto impugnare la delibera condominiale avente ad oggetto l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dellle (*) gestione, ma avrebbero dovuto agire in via ordinaria, per ottenere una pronunzia dichiarativa della insussistenza della pretesa obbligazione restitutoria delle spese di maggior consumo idrico”. Con ciò la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito all’assemblea dei condomini il potere di deliberare sulla responsabilità di un singolo condomino (potere spettante, invece, in caso di mancato riconoscimento dell’interessato, al giudice) e altrettanto erroneamente ha riconosciuto valido un addebito di spesa che, invece, violava il criterio di ripartizione delle spese comuni stabilito dalla legge.
In accoglimento dei cennati motivi, il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, restando assorbiti i restanti due motivi, il cui esame è superfluo, non avendo il ricorrente più interesse a dolersi delle modalità di convocazione del’assemblea (*).
Potendo la causa essere decisa direttamente anche nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ, va dichiarata, in accoglimento dell’appello, la nullità della delibera assembleare impugnata, provvedendo, in relazione alla soccombenza, sulle spese anche dei due gradi del giudizio di merito secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
PQM
La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da Fusco Nicola e Sensi Giuliana e, per l’effetto, dichiara nulla la deliberazione assembleare impugnata.
Condanna il resistente Condominio al pagamento delle spese dell’intero giudizio, così liquidate:
- lire 227.750 per spese, lire 372.000 per diritti e lire 1.400.000 per onorari del giudizio di primo grado;
- lire 470.000 per spese, lire 1.285.000 per diritti e lire 1.500.000 per onorari del giudizio di appello;
- lire 229.100 per spese e lire 2.000.000. per onorari del giudizio di Roma, 23 aprile (*) ndr: così nel testo.
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