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Nullo il contratto con l’amministratore di condominio privo dei requisiti ex art. 71-bis disp. att. c.c.

TRIB. BERGAMO, 16 FEBBRAIO 2023, N. 325

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato nulla, per violazione di norma imperativa, la deliberazione assembleare di nomina di un amministratore sprovvisto dei requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. (nullità che si estende per derivazione al contratto di amministrazione condominiale stipulato in base alla proposta in esso contenuta).
Rilevante l’iter motivazionale della pronuncia in cui il Giudice sottolinea che sono due gli orientamenti nella giu risprudenza di merito, quello della nullità della nomina dell’amministratore privo dei requisiti e quello che, invece, opta per la sola revocabilità dell’amministratore carente, propendendo nettamente per il primo, giacché – secondo l’assunto fatto proprio dall’estensore – «la norma in questione è posta a tutela di interessi generali della collettività, ed in particolare del consumatore», ed è perciò «di ordine pubblico», con «carattere imperativo ed inderogabile».
Particolarmente significativo, inoltre, il passaggio argomentativo in cui il Tribunale afferma, assai incisivamente, che «la tesi contraria comporta il serio rischio di veder aggirato di fatto non solo l’art. 71 bis disp att. c.c., ma tutto il complesso normativo (L. n. 4/2013 e D.M. n. 140/2014) finalizzato all’introduzione nel nostro ordinamento di una figura qualificata di amministratore condominiale, a tutto discapito dei condòmini amministrati».
Giova sottolineare che l’ipotesi in cui i requisiti manchino al momento della deliberazione assembleare di «nomina» dell’amministratore è radicalmente diversa quella in cui gli stessi vengano meno nel corso dell’incarico: quest’ultima eventualità è contemplata dall’art. 71-bis, c. 4, disp. att. c.c. ove si richiamano i soli requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) da intendersi quali vizi che attengono alla funzionalità del rapporto (e che determinano la cessazione ex lege dell’incarico) i quali, pertanto, non determinano un vizio «genetico» che, al contrario (secondo i noti principi) opera soltanto al momento della nomina e della conclusione del contratto.

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