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Nuove norme sulla contabilizzazione del calore

Nuove norme sulla contabilizzazione del calore: cosa e cambiato dopo il D.Lgs 73/2020

La contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati non e piu soltanto una questione tecnica, ma un insieme di obblighi che toccano misurazione, ripartizione delle spese, letture da remoto e informazioni periodiche agli utenti. Il punto di svolta e arrivato con il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73, che ha modificato in modo significativo il D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 (attuazione della disciplina europea sull efficienza energetica).

Il quadro normativo di riferimento

Le regole principali si trovano nell art. 9 del D.Lgs 102/2014, dedicato a misurazione e fatturazione dei consumi energetici, come novellato dal D.Lgs 73/2020. A monte resta la cornice europea, in particolare la direttiva (UE) 2018/2002, che ha aggiornato la direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, rafforzando i temi della misurazione individuale, della leggibilita da remoto e della trasparenza delle informazioni di consumo.

Misurazione e contabilizzazione: cosa si intende per “sistema di contabilizzazione”

Il D.Lgs 73/2020 ha precisato definizioni e ambito applicativo. In termini pratici, il “sistema di contabilizzazione” e il sistema tecnico che consente di misurare l energia termica (o frigorifera) fornita alle singole unita immobiliari servite da un impianto centralizzato, cosi da rendere possibile una suddivisione proporzionale delle spese. Nella definizione rientrano anche dispositivi di contabilizzazione indiretta, come i ripartitori dei costi di riscaldamento.

Il passaggio definitorio e riportato nel testo del D.Lgs 73/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fonte.

Lettura da remoto: obblighi dal 25 ottobre 2020 e scadenza 1 gennaio 2027

Uno degli aspetti piu operativi riguarda la leggibilita da remoto dei dispositivi. La disciplina prevede, a determinate condizioni di fattibilita tecnica ed efficienza in termini di costi, che:

  • i dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto;
  • entro il 1 gennaio 2027, tutti i sistemi (anche quelli gia presenti) siano dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.

Il riferimento e nei commi inseriti dal D.Lgs 73/2020 nell art. 9 del D.Lgs 102/2014. Fonte.

Informazioni su consumi e fatturazione: maggiore frequenza quando i dati sono disponibili da remoto

La riforma ha rafforzato anche gli obblighi informativi: quando i consumi sono basati su misurazioni effettive e i sistemi sono leggibili da remoto, la disciplina europea e nazionale spinge verso una periodicita piu ravvicinata delle informazioni (con progressivo passaggio a cadenze piu frequenti). La direttiva (UE) 2018/2002 e il recepimento nazionale insistono sul principio di trasparenza e accessibilita dei dati, includendo anche la possibilita di ricevere le informazioni in formato elettronico.

Il tema e trattato nella direttiva (UE) 2018/2002 e nelle modifiche all art. 9 del D.Lgs 102/2014. Fonte UE e fonte nazionale.

Ripartizione delle spese: centralita dei criteri e della coerenza con la norma

Nel condominio, la contabilizzazione e strettamente legata alla ripartizione dei costi di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Le modifiche del 2020 hanno reso ancora piu importante distinguere tra:

  • quota legata ai consumi misurati (componente variabile);
  • quota legata a consumi involontari e costi comuni non eliminabili (componente fissa o comunque non direttamente imputabile a letture individuali).

Il dettaglio applicativo richiede sempre una lettura coordinata della norma e delle caratteristiche dell impianto. Su questi aspetti, un documento condiviso sottoscritto da AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI ha evidenziato i punti maggiormente sensibili: criteri di ripartizione, letture da remoto, contenuti delle informazioni, costi di fatturazione e valutazioni sulla fattibilita economica.

Fattibilita tecnica ed efficienza in termini di costi: quando gli obblighi vanno valutati

La normativa non ignora i casi in cui l adeguamento possa risultare non ragionevole: piu volte compaiono condizioni legate alla fattibilita tecnica e all efficienza in termini di costi. Questo non significa assenza di obblighi, ma necessita di motivare correttamente eventuali scelte tecniche, soprattutto quando si parla di sostituzioni, retrofit per lettura da remoto e configurazioni impiantistiche particolari.

Il riferimento e nelle previsioni dell art. 9 del D.Lgs 102/2014 come modificato. Fonte.

Ricadute gestionali: documenti, ruoli e tracciabilita

Dal punto di vista operativo, le novita incidono su:

  • scelta e gestione dei dispositivi di contabilizzazione e delle tecnologie di lettura;
  • tracciabilita delle letture e coerenza dei dati utilizzati per la ripartizione;
  • flussi informativi periodici (anche digitali) verso utenti e occupanti;
  • gestione dei costi connessi a misurazione, lettura, fatturazione e servizi accessori.

In questo scenario, l amministratore di condominio si trova a coordinare profili tecnici e contabili, assicurando che le decisioni assembleari e i contratti di servizio restino coerenti con gli obblighi normativi e con la documentazione impiantistica disponibile.

Conclusione

Le “nuove norme” sulla contabilizzazione del calore non hanno introdotto un solo adempimento, ma un pacchetto di regole che intreccia misurazione individuale, letture da remoto, trasparenza informativa e criteri di ripartizione. Dopo il D.Lgs 73/2020, la gestione dell impianto centralizzato richiede maggiore attenzione alla qualita dei dati e alla corretta impostazione dei servizi collegati, anche per evitare contestazioni sulla ripartizione delle spese e sull adeguamento tecnologico entro le scadenze previste.

Fonti

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