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Principali novità introdotte con il DL 29.12.2023 n. 212

Principali novità introdotte con il DL 29.12.2023 n. 212
Riportiamo di seguito in estrema sintesi le principali novità ivi contenute:
• Clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori che permette di non completare i lavori (anche se non è stato raggiunto il miglioramento delle due classi energetiche) senza perdere la detrazione maturata fino a tutto il 31 dicembre 2023 e già fruita tramite sconto in fattura o cessione del credito. Si sottolinea che detta clausola è valida solo per gli interventi superbonus (qualsiasi aliquota) e solo in caso sia fruito di cessione del credito o sconto in fattura non nel caso di fruizione della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi.
• Contributo a favore delle persone fisiche a basso reddito per le spese sostenute tra l’1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento di interventi agevolati con il superbonus 70% per i quali al 31.12.2023 è stato raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.
• Ulteriore requisito della richiesta di titolo abilitativo per esercitare le opzioni in relazione agli interventi agevolati con il superbonus di demolizione e ricostruzione, effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana.
• Obbligo di assicurazione per immobili danneggiati da sisma oggetto di superbonus 110%.
• Restringimento delle tipologie di interventi per i quali spetta il bonus barriere 75% che resta valido solo per:

• interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche sostenuti dal 30.12.2023 al 31.12.2025 aventi ad oggetto esclusivamente:
◦ scale;
◦ rampe;
◦ ascensori;
◦ servoscala;
◦ piattaforme elevatrici.
◦ Mentre la disciplina ante DL 212/2023 si applica in ogni caso con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.12.2023 alle seguenti condizioni:
▪  risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
▪  oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, siano già iniziati i lavori;
▪  oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
◦ Estensione del blocco delle opzioni agli interventi agevolati con il bonus barriere 75%, salve specifiche eccezioni.
◦ Entrata in vigore a far data dal il 30.12.2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Riportiamo di seguito in estrema sintesi le principali novità ivi contenute:
• Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus: a decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. Ai sensi della norma in argomento, in pratica, nei successivi dieci anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Immobili esclusi:
• acquisiti per successione;
• stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. 
Modalità di determinazione dei costi inerenti: 
• se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello
“sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;

• se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Applicazione dell’imposta sostitutiva:
• Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.
• Aumento della ritenuta d’acconto sui bonifici “parlanti”
A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta” salirà dall’8% all’11%
Si ricorda che la ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
• Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus
Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata

presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.
Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

Superbonus 110 Cessione dei Crediti DL 29 marzo 2024 39. Per le imprese nessuna modifica sostanziale

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