REGIME IVA DA APPLICARE AL CONSUMO DI ELETTRICITÀ
Con la risposta n. 142 pubblicata il 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla problematica inerente al regime IVA da applicare al consumo di elettricità per il funzionamento delle parti comuni condominiali con specifica indicazione alla possibilità di avvalersi dell’aliquota agevolata.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate si era espressa in passato (consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018) negando l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini “prevalentemente residenziali” (costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi), motivando che “la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini … non soddisfa il requisito dell’uso domestico, in quanto è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione” e che “la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell’uso domestico richiesto dalla disposizione agevolativa di cui al numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972”.
Con l’interpello n. 142 l’Agenzia delle Entrate, tornando parzialmente sui suoi passi, ha chiarito che nel caso in cui il condominio sia composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia abitazioni che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico”, o sia “misto” ma con unità ad uso commerciale indipendenti in termini di accessi, servizi e utenze, può trovare applicazione l’aliquota IVA del 10% alla cessione di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni, prevista al n.
103) della tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Nel caso specifico si trattava di un condominio composto da unità immobiliari ad uso residenziale e 3 negozi ubicati all’interno delle mura dell’edificio, ma completamente indipendenti negli accessi, nei servizi (riscaldamento), nelle utenze (energia elettrica) e con un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. Dotato, inoltre, di contatori per la fornitura di energia elettrica dei servizi comuni risultano ben divisi e articolati in relazione a ciascuna scala, al sistema antincendio, alle parti comuni antistanti i box (luci e cancelli carrai) e alla centrale termica e tecnologica.
Secondo l’Agenzia dell’Entrate in tale situazione può trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, per il funzionamento delle parti comuni, poiché lo stesso può essere considerato, dal punto di vista del consumo di energia elettrica e gas, un condominio “esclusivamente residenziale”. Quanto sopra in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell’edificio e le unità immobiliari, ex art. 1117 e seguenti del c.c., che porta a poter considerare le parti comuni del condominio come “residenziali” quando tutte le abitazioni “servite” da tali parti comuni sono “residenziali”.
Alla luce di quanto sopra si possono quindi delineare le seguenti tre ipotesi:
- condominio esclusivamente residenziale: aliquota IVA al 10%;
- condominio misto (in cui le unità “commerciali” sono completamente indipendenti in termini di accessi, servizi e utenze, e con un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomo, esclusi dai riparti delle spese condominiali): aliquota IVA al 10%;
- condominio misto con unità commerciali non indipendenti:
aliquota IVA al 22%.
Resta invece da capire le modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso dagli operatori che, a seguito della consulenza giuridica n. 3/2018, hanno prudenzialmente applicato l’IVA al 22% alla fornitura di energia destinata alle parti comuni di tutti i condomini “misti”.
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