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SUPERBONUS – ADE AGGIORNAMENTO MODELLI SULL’OPZIONE DI CESSIONE

 

SUPERBONUS – ADE AGGIORNAMENTO MODELLI SULL’OPZIONE DI CESSIONE

In data 12 ottobre con il provvedimento n. 326047/2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i modelli con i quali esercitare l’opzione della cessione in materia di detrazioni fiscali in edilizia, nonché la relativa specifica tecnica per la comunicazione da inviare al Fisco.
Pertanto, con tale provvedimento sono stati:

  • aggiornati i modelli per la cessione del credito pubblicati l’8 agosto 2020;
  • pubblicate le specifiche tecniche per la comunicazione.

Si ricorda che i modelli e la comunicazione alle Entrate riguardano la cessione del credito sia per le nuove detrazioni al 110% (Superbonus) ai sensi dell’art.119 del decreto Rilancio sia per le vecchie detrazioni (ecobonus, sisma bonus, bonus facciate) come individuate dall’art.121 del già citato Decreto Rilancio.

Con il provvedimento delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state infatti approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • riqualificazione energetica;
  • riduzione del rischio sismica;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Le regole per la cessione del credito restano, invece, quelle fissate dal provvedimento dell’8 agosto.

LE SPECIFICHE TECNICHE

Il provvedimento di agosto, oltre ad approvare il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020 ha rimandato ad un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato 3 del provvedimento del 12 ottobre.

Per procedere alla trasmissione delle comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica deve rispettare le modalità di comunicazione dell’Agenzia delle entrate che provvederà poi a sottoporre i dati al controllo automatico di correttezza formale ed a inviare telematicamente il tutto all’Agenzia.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Termine per l’invio della comunicazione resta fissato il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali si ha diritto alla detrazione. Per quanto concerne il soggetto tenuto a trasmettere il modello telematico all’Agenzia delle Entrate, se si tratta di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario mentre, per i lavori sulle parti comuni del condominio, l’invio della comunicazione spetta all’amministratore che vi può provvedere direttamente o tramite un intermediario.

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al superbonus del 110%, la comunicazione può essere inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.
  • Il soggetto che rilascia il visto di conformità, tramite l’area riservata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà però verificare e validare i dati relativi al visto e alle asseverazioni ed attestazioni necessarie per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico.

In caso di super bonus 110%, la comunicazione della cessione del credito va inviata dopo la ricevuta dell’asseverazione ENEA pertanto:

  • Prima di comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante, il contribuente o il condominio che intende accedere all’ecobonus del 110% dovrà inviare l’asseverazione all’ENEA.
  • Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per i lavori di isolamento termico degli edifici, per la sostituzione della caldaia in condominio così come in edifici unifamiliari, così come per gli ulteriori lavori “trainati” di riqualificazione energetica ammessi al superbonus del 110% (commi 1, 2 e 3 articolo 119 del decreto Rilancio), la comunicazione per la cessione del credito dovrà essere preceduta dalla trasmissione dell’asseverazione sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese inviata dal tecnico abilitato.
  • Si potrà comunicare di voler cedere il credito d’imposta dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazioni.

 

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