Teleassemblea
l testo del nuovo art. 66 disp. att. del codice civile, appena approvato, è già stato emendato. Un legislatore disorientato e frettoloso si è evidentemente reso conto di avere fornito agli amministratori di condominio ed ai condomini uno strumento teoricamente utile ma in concreto incapace di funzionare.
E’ passato quindi all’approvazione di Camera e Senato l’emendamento al Dl 125/2020, che rende possibile la “teleassemblea” quando vi è il consenso della maggioranza dei condòmini e non più dell’unanimità come prima richiesto.
Questo il nuovo testo del comma 6 dell’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. (…)».
Il precedente testo prevedeva che venisse raccolto il consenso di tutti i condomini all’espletamento della teleassemblea; molti interpreti, onde dare piena realizzazione alla norma, già sostenevano che il consenso avrebbe dovuto essere raccolto direttamente in sede di assemblea; oggi l’amministratore può convocare una riunione assembleare, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati sempre nell’art. 66 disp. att. comma 3, dopo avere ottenuto con qualsiasi mezzo (il nuovo testo non specifica particolari modalità) il consenso della maggioranza dei condomini all’espletamento della riunione assembleare con modalità telematiche.
Peccato che il legislatore ancora una volta non abbia chiarito a quale maggioranza la legge faccia riferimento, esistendo in materia condominiale, come noto, una pluralità di modalità di computo della maggioranza. Si può supporre che il legislatore abbia voluto riferirsi alla maggioranza assoluta; l’amministratore quindi dovrà acquisire il consenso della metà più uno dei partecipanti prima di procedere alla convocazione di assemblea telematica.
Avv Luisa Bianchi
Studio Calamia Bianchi
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