Usucapione parti comuni
l condomino può usucapire una parte comune con atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo
Il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis ma attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività (cfr. Cass. 23.10.1990, n. 10294; Cass. 26.5.1999, n. 5127; Cass. 12.4.2018, n. 9100; Cass. 15.11.1973, n. 3045, secondo cui alla regola dell’interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, è posta una deroga dall’art. 1102 c.c., nell’ipotesi di compossesso, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso in termini di esclusività sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, ma è sufficiente solo che compia “atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”).
A tal fine, tuttavia, si richiede che tale mutamento del titolo (art. 1102 c.c., comma 2) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed “animo domini” della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr. Cass. 23.10.1990, n. 10294; Cass. 26.5.1999, n. 5127; Cass. 12.4.2018, n. 9100).
Più esattamente, si è specificato che singoli atti di utilizzazione della cosa comune, effettuati dal condomino al di là della misura del suo potere, debbono presumersi da lui compiuti per mera tolleranza degli altri condomini, e non costituiscono, normalmente, manifestazione di possesso esclusivo, occorrendo a tal fine la dimostrazione di una certa continuatività di comportamento (cfr. Cass. 15.11.1973, n. 3045).
Propriamente la continuatività di comportamento è idonea a manifestare il dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato, siccome dà ragione di un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass. 15.6.2001, n. 8152; Cass. 20.9.2007, n. 19478).
(Estratto da Cass. civ. Sez. II, Ord., 06-07-2021, n. 19069 )
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