Limiti alla proprietà privata Trib. Milano 14 gennaio 2025 n.294
Il Tribunale di Milano con la sentenza 14 gennaio 2025 n. 294 ha stabilito che le spese sostenute per la realizzazione di opere installate sui muri esterni del fabbricato del
condominio, in funzione di protezione dagli agenti termici, debbano essere sostenute indistintamente, seppur pro quota, dall’intera compagine condominiale.
Questa struttura ha, infatti, la finalità di agevolare l’efficienza energetica dell’edificio e, quindi, è attuata a vantaggio, da una parte, dei condomini di unità immobiliari in proprietà solitaria site nel condominio e, dall’altra, della complessiva collettività nazionale.
Del resto si deve osservare che il contenuto del diritto di proprietà è definito dall’art. 832 cod. civ. che recita: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico; è, pertanto, evidenziata una demarcazione al potere del proprietario, come, per esempio, per le cose di interesse storico e artistico disciplinate dall’art. 839 dello stesso codice civile.
Inoltre, si deve rilevare il dogma delle fonti del diritto; ebbene, il codice civile è del 1942 e le norme in esso contenute hanno subito, necessariamente, un adeguamento alle
disposizioni della Costituzione entrata in vigore il primo gennaio 1948; il secondo comma dell’art. 42 Cost. stabilisce che alla proprietà privata possono essere imposti limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale, che ne rappresenta un principio generale.
L’interesse pubblico, d’altronde, prescrive regole differenti, concernenti la proprietà privata, per il perseguimento degli scopi che la legge si prefigge, soprattutto se la
normativa statale si uniforma a quella sovranazionale della Unione Europea, alla quale l’Italia appartiene a buon diritto.
“La funzione sociale consente infatti di depurare la concezione relativistica della proprietà” [Cesare Calvi-Il contenuto del diritto di proprietà- Giuffrè editore- 1994- pag. 88].
Il dettato costituzionale dispone, conseguentemente, un significato più ristretto della proprietà indicativamente illimitata.
Tutto quanto sopra dedotto si adatta perfettamente alle fattispecie che si verificano nel condominio, quale, per l’appunto, l’installazione del “cappotto” che incide sulla proprietà del balcone, occupandone qualche centimetro; l’interesse dei condomini e della cittadinanza italiana è prevalente rispetto al diritto del singolo privato.
Anno 2025
Mese Febbraio speciale Numero 1
Limiti alla proprietà privata
Trib. Milano 14 gennaio 2025 n.294
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