Le spese condominiali e la prededuzione
Le spese condominiali e la prededuzione
Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2025, n. 22105
La Cassazione, con questa erudita sentenza, ha preso in considerazione la questione se sempre le spese condominiali siano prededucibili nel caso di procedimenti esecutivi, lato
sensu intesi, ovvero l’art. 30 della legge 11 dicembre 2012 n. 220 debba essere interpretato letteralmente riferito alle sole procedure concorsuali.
L’arresto della Corte, che esamina analogicamente anche altre procedure esecutive, per esempio il pignoramento delle navi, reputa prevalenti le disposizioni del codice civile e del
codice di procedura civile.
Ne consegue che il condomino esecutato rimane proprietario della sua unità immobiliare sino a quando non sia emesso, dal giudice dell’esecuzione, il decreto di trasferimento della
proprietà del bene all’assegnatario, e, pertanto, partecipa di diritto all’assemblea di condominio e vota le delibere inerenti alle spese da corrispondere.
Queste, sostenute dopo la trascrizione del pignoramento, se necessarie alla conservazione dell’unità sottoposta a pignoramento, e non soltanto utili, possono inserirsi nelle spese di
giustizia che sono privilegiate ex art. 2770 cod. civ., ma non in prededuzione.
Infatti, la Corte stabilisce che “non significa certo che l’immobile, per il solo fatto di essere stato pignorato, debba essere mantenuto nelle migliori condizioni astrattamente possibili”.
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