Impugnativa del rendiconto approvato dall’assemblea e contenente errori
Cass. 9.6.2025 n. 15318
Con la sentenza n. 15318 dello scorso 9 giugno la Suprema Corte ha specificato che, non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera, il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea condominiale deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti ex comma 2 dell’art. 1137 del Codice civile ancorché ad avviso dei condomini il rendiconto “contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, non riportando debiti del condominio verso il medesimo condomino”. Nel caso non dovesse essere impugnato il suddetto rendiconto deve essere considerato idoneo titolo del credito complessivo anche nei confronti di quel singolo partecipante, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito.
Viene, altresì, precisato che tali vizi non danno luogo a nullità della delibera ma a mera annullabilità in quanto inerenti a una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto un erronea ripartizione in concreto di detti criteri.
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