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E’ legittima la delibera che vieta il parcheggio del cortile a condizione che non ponga un divieto assoluto di utilizzo

E’ legittima la delibera che vieta il parcheggio del cortile a condizione che non ponga un divieto assoluto di utilizzo
Cass. civ., Sez. II, Sent., 15/09/2025, n. 25227
E’ legittima la delibera condominiale che regola il diritto di accesso carrabile e proibisce a tutti i condomini il diritto di parcheggiare, senza introdurre un divieto assoluto di utilizzo del bene.
Tale regolazione non eccede dai limiti che incontra il potere deliberativo dell’assemblea, potendo essa regolare l’uso delle parti comuni, con la facoltà di imporre limitazioni più restrittive alle facoltà concesse dall’art. 1102 c.c..
Infatti, le determinazioni collegiali che introducono una limitazione dell’uso del cortile come parcheggio si limitano a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario secondo le rispettive circostanze (cfr. Cass. 6573/2015, Cass. 9877/2012). Non è quindi affetta da
nullità la delibera adottata dall’assemblea condominiale che vieti l’uso carrabile ed il posteggio su tutta la parte dell’area antistante l’immobile comune, poiché non preclude l’uso diverso di tale porzione agli altri comproprietari (Cass. 13677/2022; Cass. 7385/2023). La possibilità dei comproprietari di usare un’area comune a parcheggio, tranne il caso che sia costituita in forma specifica ed autonoma come diritto di servitù, costituisce solo una facoltà di uso del bene connesso al diritto di comproprietà e rimane pertanto sottoposta alla disciplina dell’uso del bene comune adottata dalla maggioranza dei condomini.

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