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VEPA: come capire quando serve il permesso e quando basta l’edilizia libera Oppure, in alternativa più tecnica

VEPA: servono permessi per installarle?

Si tende a considerare l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) come intervento di edilizia libera, ma la giurisprudenza dimostra che non sempre è così semplice. Con la sentenza n. 2975/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito alcuni requisiti fondamentali.

Il caso

Il Comune di Parma aveva ordinato la demolizione di una chiusura a vetrata su un balcone, realizzata senza permesso. La proprietaria aveva sostenuto si trattasse di una struttura leggera e removibile, simile a un arredo esterno, e dunque rientrante tra gli interventi liberi ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001.

Tuttavia, TAR e Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso, ritenendo che l’opera fosse una veranda autonoma, non assimilabile a una pergotenda. Anche se dotata di pannelli retraibili e fessure d’aria, essa comportava un aumento volumetrico e richiedeva titolo abilitativo.

I giudici hanno sottolineato che ciò che rileva è l’effetto finale dell’intervento, non il materiale o la rimovibilità, ed escludono l’applicazione retroattiva di norme sopravvenute come il decreto “Salva Casa”.

VEPA in edilizia libera: cosa dice la norma

Dal 2022, con il decreto “Aiuti-bis”, le VEPA sono considerate edilizia libera solo se:

  • non generano nuova volumetria;

  • non alterano la destinazione d’uso;

  • garantiscono la micro-areazione e il mantenimento della salubrità dei vani;

  • non modificano l’estetica o il profilo architettonico dell’edificio.

Pertanto, non sempre è possibile installare VEPA senza permessi: occorre valutare caso per caso, tenendo conto sia della normativa vigente che dell’effettiva conformazione dell’intervento.

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