Rischio amianto: nuove regole in vigore dal 24 gennaio 2026
Rischio amianto: nuove regole in vigore dal 24 gennaio 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, attua la direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna la disciplina sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione ad amianto. L’entrata in vigore e fissata al 24 gennaio 2026. Testo in Gazzetta Ufficiale
Il decreto interviene sul quadro gia definito dal D.M. 6 settembre 1994 e dal D.Lgs. 81/2008, rafforzando gli obblighi di valutazione, gestione e controllo del rischio, tenendo conto anche dei tempi lunghi di latenza delle patologie asbesto-correlate. D.M. 6 settembre 1994
Cosa cambia: i punti operativi principali
Le principali direttrici di intervento riguardano l’estensione del perimetro applicativo, l’accuratezza delle indagini preliminari, la centralita della valutazione del rischio e la tracciabilita documentale.
- Campo di applicazione piu ampio: inclusione di tutti gli ambiti lavorativi nei quali puo emergere un rischio legato alla presenza di amianto (art. 246).
- Indagini piu strutturate: approfondimento dei metodi di accertamento e coinvolgimento di operatori qualificati per l’identificazione del rischio (art. 248).
- Valutazione del rischio amianto: obbligo di valutazione, con impostazione orientata alla rimozione quando appropriata (art. 249).
- Informazione e documentazione: informazione dei lavoratori e conservazione degli atti per almeno 40 anni (art. 250).
- Prevenzione e protezione: misure per contenere l’esposizione alle fibre, inclusi DPI adeguati e organizzazione delle attivita (art. 251).
- Misure igieniche: prescrizioni per lavorazioni con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto (art. 252).
- Controllo dell’esposizione: campionamenti ambientali piu puntuali e soglie di esposizione aggiornate (artt. 253-254).
- Contenimento della polverosita: misure per evitare dispersione di polvere quando e prevedibile il superamento di soglie limite (art. 255).
- Piano di lavoro: predisposizione prima dell’avvio delle attivita di rimozione, con verifiche post-intervento e invio all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima; la mancata risposta puo operare come silenzio assenso, fermo restando il regime di urgenza con comunicazione di data e ora di inizio lavori (art. 256).
- Formazione: formazione dei lavoratori esposti, tarata sulle mansioni e ripetuta a intervalli regolari (art. 258).
- Sorveglianza sanitaria e registro: monitoraggio nel tempo e istituzione del registro di esposizione presso INAIL (artt. 259-260).
- Sanzioni: disciplina del regime sanzionatorio a carico di datore di lavoro e dirigenti (art. 262).
Ricadute nei cantieri e negli interventi su edifici esistenti
Nei cantieri su edifici esistenti, il rischio amianto puo emergere durante lavorazioni su coperture, cavedi, locali tecnici, coibentazioni e componenti datati. Una gestione coerente con le nuove prescrizioni riduce il rischio di sospensioni operative, contestazioni e profili sanzionatori. In ambito condominiale, questi aspetti si intrecciano con la responsabilità dell’amministratore di condominio nella corretta impostazione dell’affidamento e nella tracciabilita delle verifiche documentali.
Indicazioni pratiche per la gestione documentale
- verifica preliminare del rischio amianto prima di affidare lavorazioni su elementi potenzialmente interessati
- raccolta e archiviazione ordinata della documentazione tecnica e delle comunicazioni agli organi di vigilanza
- coerenza tra piano di lavoro, misure operative adottate e controlli di esposizione
- tracciabilita di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previste per le figure esposte
Per consultazione istituzionale del quadro normativo aggiornato, risulta disponibile anche la sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Sezione INL: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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