Legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 30.12.2024) – Sintesi delle novità in tema di detrazioni Legge 30/12/2024 n.207
Legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 30.12.2024) – Sintesi delle novità in tema di detrazioni
Legge 30/12/2024 n.207
La legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha rimodulato le aliquote di detraibilità relative agli interventi realizzati sugli edifici sia per quanto riguarda il cosiddetto bonus casa (art. 16 bis del TUIR – valido ai soli fini IRPEF) sia per gli interventi ECOBONUS e SISMABONUS (validi ai fini IRPEF e IRES).
BONUS casa
Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
• del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di
96.000 euro;
• del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
• 36% per le spese sostenute nel 2025;
• 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Casi particolari
• Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione continuano a fruire della detrazione nella misura del 50%.
• Caldaie alimentate a combustibili fossili
In attuazione della direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”) con effetto dal 1° gennaio 2025 gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non sono più detraibili.
ECOBONUS / SISMABONUS
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (di cui all’art. 14 del DL 63/2013 – cosiddetto) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. – cosiddetto “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui al punto precedente. Pertanto, le suddette detrazioni
vengono prorogate nelle seguenti misure:
• per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
• per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Interventi condominiali
È opportuno evidenziare che la norma anzidetta nell’introdurre tale differenziazione di aliquote resta piuttosto lacunosa. Infatti, si parla genericamente degli interventi previsti dalle rispettive normative senza fornire alcuna precisazione in merito al comportamento da adottare in presenza di lavori condominiali. Infatti, non è chiaro se anche in ambito di
interventi condominiali debba essere applicata la distinzione tra detrazioni al 50% e al 36% aprendo così a due possibili scenari:
a) la distinzione tra le due percentuali viene applicata anche agli interventi condominiali;
b) i lavori condominiali vengono considerati una categoria a sé stante rispetto a tutti gli altri interventi e viene applicata uniformemente la detrazione del 36%.
La prima ipotesi appare essere quella più corretta, ancorché sia quella di più difficile applicazione e gestione (si pensi soltanto alla gestione della comunicazione delle
detrazioni), ma resta evidente che sia necessario un urgente intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di rimuovere ogni dubbio in merito alla fruizione delle suddette detrazioni per lavori svolti in ambito condominiale.
SUPERBONUS
Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus può essere fruito nella misura del 65% soltanto se alla data del 15 ottobre 2024 si sono verificate le seguenti condizioni:
risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
per gli interventi effettuati dai condomìni risulti presentata la CILA-S ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” e la “speciale disciplina RSA”.
Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni
Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023.
Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.
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