Delle obbligazioni del mandante
“ART. 1719. MEZZI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEL MANDATO”
I. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
“ART. 1720. SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO”
I. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.
“ART. 1721. DIRITTO DEL MANDATARIO SUI CREDITI”
I. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.