Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente” pubblicato lo scorso 26 settembre 2024 in G.U..
Di seguito una breve nota che sintetizza gli impatti (anche per il visto di conformità) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”) che dà attuazione alle indicazioni stabilite dall’articolo 3, comma 4 del D.L. n. 39/2024 sulle “Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente” pubblicato lo scorso 26 settembre 2024 in G.U..
Campo di applicazione
Interventi agevolabili ai sensi dell’ articolo 119 del D.L. 34/2020, c.d. Superbonus. In particolare i cantieri impattati dalla comunicazione dei dati (“comunicazione”) sono:
- Cantieri con CILAS o diverso titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentato entro il 31 dicembre 2023 e per il quale – alla stessa data – non sono concluso i lavori;
- Cantiere con CILAS o diverso titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentato a partire dal 1° gennaio 2024.
Professionisti incaricati a trasmettere la Comunicazione e relative modalità
ECO: Per gli interventi di efficientamento energetico il professionista tenuto ad inviare la Comunicazione è l’asseveratore ENEA. All’interno dell’asseverazione da trasmettere all’ENEA è stata inserita una parte una sezione aggiuntiva (si veda Allegato 1 al DPCM).
SISMA: Per gli interventi antisismici il professionista tenuto ad inviare la Comunicazione è rispettivamente il progettista, il direttore dei lavori e, se previsto, il collaudatore statico. I professionisti dovranno inviare i dati al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (“PNCS”) (si veda Allegato 2 al DPCM).
Dati da comunicare (“dati”)
a) dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (i.e. 30 marzo 2024);
c) ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Quando effettuare la comunicazione (“termini”)
ECO: Adempimento da effettuare per tutte le asseverazioni trasmesse dopo la data di pubblicazione del DPCM (i.e. dal 27 settembre compreso)
SISMA:
- (pregresso) Entro il 31 ottobre 2024 per tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- (a regime) In caso di SAL approvati dopo il 1° ottobre 2024, entro 30 giorni dall’approvazione.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
L’omessa trasmissione dei dati nei termini comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.
Per gli interventi per i quali la CILAS o diverso titolo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata dopo il 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità
ECO: nessun documento aggiuntivo (l’asseverazione con il codice ASID che, se protocollata dopo il 26 settembre 2024, riporterà la sezione aggiuntiva con i dati)
SISMA: sarà necessario raccogliere le ricevute di trasmissione dei dati al PNCS (si veda Allegato 2 del DPCM)
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