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Finalmente uscita la circolare dell’agenzia delle entrate per il bonus facciate prevista dal art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)

BONUS FACCIATE –  CHE COS’E’

Il bonus facciate è l’agevolazione che permette al condominio di recuperare le spese sostenute con una detrazione pari al 90% ripartita in 10 quote annuali costanti.

Viene riconosciuta per interventi che riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne. Le parti oggetti di beneficio sono gli interventi  sulla facciata, su balconi o ornamenti e pregi.

Rientrano tra gli aventi diritto al bonus le zone A e B individuate nell’articolo 2 del decreto 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici.

La zona A riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona B invece riguarda le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

Restano escluse pertanto le parti destinate a complessi insediativi, a nuovi insediamenti per impianti industriali, quelle legate ad uso agricolo e quelle destinate ad attrezzature ed impianti di interessi generale.

OPERE SECONDARIE SOGGETTE A RICONOSCIMENTO DEL BONUS

Non solo opere straordinarie. Nel novero delle parti soggette al bonus facciate rientrano anche gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli influenti dal punto di vista termico. Inoltre nel caso in cui le opere interessassero più del 10% “dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”, ci sono dei requisiti speciali da soddisfare quali l’attestato di prestazione energetica (APE) e i valori di trasmittanza termica. Pertanto anche l’installazione del cappott otermico è soggetta alla detrazione del 90%

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Benchè la legge di bilancio non lo disciplini l’Agenzia delle Entrate ha fatto intendere che il bonus viene riconosciuto a condizione che si acquisisca una certificazione da parte di un tecnico abilitato che stabilisca la conformità degli interventi effettuati secondo i requisiti tecnici previsti. Occorrerà commissionare ad un tecnico superpartes l’APE, che andrà conservato. Infine occorrerà inviare all’Enea la scheda descrittiva delle opere eseguite entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Le pratiche soggette alla mancata presentazione della documentazione menzionata verranno rigettare non permettendo al contribuente di fruire della detrazione.

Mirko Orlato

Aggiornamento 18 febbraio

Le zone interessate sono disciplinate dal decreto interministeriale n.1444 del 2 aprile 1968. Tale decreto rappresenta il “pomo della discordia”; la vetustà del decreto crea conflitto in quanto molte regioni (Liguria e Lombardia), in quanto non utilizzano più le zone A,B,C bensì utilizzano nuove sigle (da R1 a R4 ed ambiti di trasformazione) a differenza di Puglia e Sicilia che invece sono rimaste fedeli a quanto stabilito nel decreto 1444/1968.

Quanto sopra menzionato pone in essere un problema di “traduzione”; prendendo in considerazione una qualsiasi legenda di un comune lombardo è sicuramente zona omogenea l’ambito storico mentre è quasi sicuramente zona omogenea B l’ambito residenziale consolidati. Non si può stabilire con certezza se gli ambiti residenziali R2 e R3 e soprattutto gli ambiti di trasformazione abbiano i requisiti previsti dal DM 1444/68 per essere considerati zona omogenea B o C.

L’ufficio tecnico del Comune preso a campione ha precisato che è presente delibera che permette di adattare ogni nuova definizione alle zone A,B,C.

In ultimo sono state mosse perplessità circa eventuali istanze presentate da un cittadino che attraverso apposita documentazione riesca a dimostrare che la planimetria riporti un errore che vada ad inficiare la possibilità di soddisfare i requisiti utili alla detrazione

 

Guida_Bonus_Facciate.pdf.

Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020.pdf

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