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I pannelli fotovoltaici privati su parti condominiali: «ripartizione» della superficie comune e poteri dell’assemblea sul «pari uso» in caso di «modificazione» del bene

Il Tribunale lagunare, ha definito il significato e la portata applicativa dei concetti di «ripartizione» e di «modificazione» delle parti comuni in caso di installazione di pannelli fotovoltaici privati in condomìnio. Partendo dalla premessa – evincibile già dal testo dell’art. 1122-bis c.c. – che detta installazione, posta al servizio di un appartamento (a meno che non renda necessaria la modificazione di parti comuni), può essere eseguita dal singolo condòmino interessato senza premunirsi di alcuna autorizzazione assembleare, il Giudice veneziano – con riguardo al caso sottoposto al suo esame – ha stabilito che l’ancoraggio e la fissazione dei pannelli alla falda del tetto condominiale integrerebbero comunque gli estremi di una modificazione delle parti comuni. Peraltro – così si esprime il Giudice in sentenza – «il potere dell’assemblea di disciplinare le modalità di esecuzione degli interventi, previsto dall’art. 1122 bis, co. 3, c.c., non sembra potersi limitare alla sola ipotesi in cui l’installazione dei pannelli comporti modificazioni delle parti comuni» posto che siffatto potere riguarda anche l’ipotesi «in cui si tratti di ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni per consentire agli altri condomini il pari uso della cosa comune per le stesse finalità». Tale assunto si può desumere – così si legge in sentenza – «dal tenore letterale della norma, secondo cui: “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”».

Nel caso sottoposto a scrutinio – così conclude il Collegio – «l’assemblea non è intervenuta per autorizzare la mera installazione dei pannelli fotovoltaici da parte dell’attrice ma per ripartire l’utilizzo del lastrico solare ai predetti fini con lo scopo di tutelare il pari uso spettante agli altri condomini ex art. 1102 c.c.», sicchè sostenere «una diversa interpretazione della norma condurrebbe alla conclusione, irragionevole, secondo cui il singolo condomino sarebbe legittimato, senza alcuna delibera assembleare ex art. 1122 bis, co. 3, c.c., ad occupare l’intero lastrico solare con propri pannelli fotovoltaici a discapito degli altri partecipanti e del loro diritto di pari uso della cosa comune»

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