I poteri-doveri dell’amministratore in “prorogatio”
I poteri-doveri dell’amministratore in “prorogatio”
Tribunale di Salerno, sez. I, 1 luglio 2025, n. 2959
Il Tribunale salernitano ha affermato che in tema di condominio negli edifici, l’amministratore in regime di “prorogatio” deve redigere il rendiconto annuale, rientrando tale incombenza tra quelle necessarie alla gestione ordinaria del condominio. In particolare, fino alla sua sostituzione, egli, al termine dell’esercizio condominiale annuale, potrà, ed anzi, dovrà preparare il rendiconto (sia consuntivo che eventualmente preventivo) al fine di sottoporlo ai condòmini per la sua approvazione. Trattasi, infatti, di
adempimento fondamentale che, se non venisse eseguito, potrebbe profondamente ledere l’interesse condominiale (Nel caso di specie, nel rigettare per tardività l’impugnazione
proposta dai condomini attori, il giudice adito ha ritenuto nel merito comunque, legittima
la convocazione dell’assemblea, anche per l’approvazione del bilancio consuntivo, disposta dall’ex amministratore del Condomino che si trovava in regime di “prorogatio” in quanto
già revocato, ma non ancora sostituito).
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