Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale
Il Codice Identificativo Nazionale in riferimento alle locazioni per finalità turistiche o brevi
La Legge 191/23, convertendo con modificazioni il D.L. 145/23, ha disposto alcuni obblighi che, parzialmente, riguardano anche la vita condominiale e, pertanto, gli Amministratori di Condominio. In particolare il riferimento è all’art. 13-ter aggiunto con la Legge diconversione e rubricato “disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”.
La prima grande novità è l’attribuzione del CIN, Codice Identificativo Nazionale, rilasciato dal Ministero del Turismo tramite la piattaforma telematica Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive (BDSR), su richiesta ed onere dei Proprietariche utilizzino i propri immobili per le
locazioni richiamate dalla medesima Legge (per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17).
Sicurezza delle unità immobiliari
Un secondo aspetto rilevante della norma è riferito alla sicurezza delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17, gestite nelle forme imprenditoriali. Tali unità devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
La norma prosegue con un generico “In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge[…]. Sembra evidente che con la locuzione “in ogni caso” che segue un inciso riferito alla gestione in forma imprenditoriale, intenda che, oltre all’obbligo specifico di quest’ultima, tutte le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17, anche non gestite in forme imprenditoriali, debbano adempiere a tali obblighi.
Ora, l’adempimento e l’ottemperanza alla norma specifica è indubbiamente onere del singolo Proprietario, ma resta però inteso che, per il corretto adempimento dell’incarico con la dovuta professionalità del ruolo, sarebbe auspicabile che, quantomeno, l’Amministratore si assicuri di dare comunicazione della norma ai propri Condomini e sollecitare l’adempimento dei vari obblighi agli stessi.
Per mera indicazione, si rileva anche l’obbligo per quelle unità gestite nelle forme imprenditoriali sempre per i medesimi fini, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui al comma 8 dell’articolo de quo.
Esposizione del CIN all’esterno dello stabile
Ulteriore obbligo per detti Proprietari, incidente appunto sulla gestione dello Stabile, è l’esposizione del CIN all’esterno dello Stabile in cui è collocata la struttura nonché l’indicazione dello stesso in ogni annuncio pubblicato e comunicato.
Al di là dell’obbligo di indicazione e comunicazione del Proprietario, occorre una breve riflessione sul luogo di esposizione che interessa anche il Condominio.
I riferimenti di cui tenere conto per l’Amministratore, che si vedrà richiedere autorizzazioni di affissioni sulle facciate dei propri Stabili, sono indubbiamente l’art. 1102 C.c. sul parimenti uso nonché il Regolamento condominiale eventualmente in vigore. Ma dopo una breve analisi di questi due elementi non si può prescindere anche da una valutazione più pratica della vicenda, potendo certo l’Amministratore dare qualche suggerimento ai richiedenti che eviti il fiorire di numerose e svariate targhe all’esterno degli edifici. Una possibile soluzione, non fornendo la norma obblighi di dimensioni o altre particolarità, sarebbe quella di indicare il CIN nella targhetta citofonica, ovviamente in maniera tale che sia debitamente leggibile, possibilità per altro conforme a quanto indicato anche sul sito del Ministero del Turismo in una Faq che recita “Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”.
Indubbiamente sarebbe poi il caso che l’Amministratore si adoperi e solleciti l’adozione di norme del Regolamento di Condominio idonee ad evitare un’apposizione incontrollata di targhe ed altro, anche per preservare il decoro degli Stabili.
Turismo del 22.10.24 – prima fissata al 02.11.24 per i soggetti già menzionati, si preoccupi di avvisare i propri amministrati su:
- Richiesta di attribuzione ed esposizione del CIN, nelle forme ritenute opportune e suggerite dal medesimo Amministratore o, meglio, dall’assemblea;
- Rispetto delle norme di sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-bis per le attività non gestite nelle forme imprenditoriali;
- Per le attività gestite nelle forme imprenditoriali l’ulteriore rispetto delle norme di sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-bis nonché presentazione SCIA;
- Sanzioni per i Proprietari per gli inadempimenti di cui sopra, contenute nel comma 9 dell’art. 13-bis.
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