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La spesa per la riparazione della braga va sostenuta dal singolo condomino, sentenza di cassazione del 2022

Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/05/2022, n. 15302

La spesa per la riparazione della braga va sostenuta dal singolo condomino, una recente sentenza riapre un tema spesso dibattuto.

Ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 3), sono oggetto di proprietà comune, e, quindi, in applicazione dell’art. 1123 c.c., giustificano l’obbligo per i condomini di concorrere alle spese inerenti alla loro conservazione o rifacimento, gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale: rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell’edificio, che, raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli i appartamenti, sono funzionali all’uso di tutti i condomini, restando, viceversa, esclusi dalla proprietà condominiale quegli elementi di raccordo che servano unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (ex multis, Cass. Sez. 2, 18/12/1995, n. 12894; Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1027).

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