Legge 16 dicembre 1999, n. 494
Legge 16 dicembre 1999, n. 494
Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999
omissis
Art. 6
Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma
- Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall’articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f) e h), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all’accoglienza alberghiera.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
omissis
Art. 14
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Scegli un rapporto diretto con il tuo amministratore di condominio, scegli
CB AMMINISTRAZIONI.
Recenti
- Limiti alla proprietà privata Trib. Milano 14 gennaio 2025 n.294
- Legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 30.12.2024) – Sintesi delle novità in tema di detrazioni Legge 30/12/2024 n.207
- Superbonus: le spese tecniche professionali non possono essere considerate spese sostenute entro il 30.3.2024 ai fini dell’opzione dello sconto in fattura
- Nullità della delibera di nomina di amministratore di condominio
- Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale