Legge 22 dicembre 1973, n. 841
Per i contratti di locazione e sublocazione prorogati in virtù della presente legge è fatto divieto di aumentare la spesa relativa alla fornitura dei servizi, se non per comprovati aumenti dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.
Se le spese di gestione del servizio di riscaldamento sono, per contratto, a carico del conduttore, questi interviene, in luogo del locatore, nelle assemblee condominiali convocate per deliberare sulle spese medesime e sulle modalità di gestione del servizio.
Qualora si tratti di edificio non in condominio, i conduttori di cui al precedente comma deliberano, in apposita assemblea, convocata dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori sulle spese e le modalità di gestione del servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.
Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratti del conduttore si prescrive nel termine di due anni.
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