Nullità della delibera di nomina di amministratore di condominio
Sulla «nullità» della deliberazione di nomina dell’amministratore di condomìnio e del relativo contratto di amministrazione in
assenza dei requisiti di cui all’art. 71bis disp. att. c.c.
Cass., II, sent., 31 ottobre 2024, n. 28195 e Cass., II, sent., 31 ottobre 2024, n. 28196
Le sentenze «gemelle» Cass., II, sent., 31 ottobre 2024, n. 28195 e Cass., II, sent., 31 ottobre 2024, n. 28196 hanno enunciato il seguente principio di diritto.
«La deliberazione dell’assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall’art. 71-bis delle disposizioni d’attuazione del codice civile è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti perciò sulla capacità del contraente».
La Suprema Corte ha, altresì, affermato, nelle due pronunce, che «La violazione della norma imperativa di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. determina la nullità non soltanto della delibera di nomina, ma anche del contratto di amministrazione condominiale stipulato con il soggetto privo dei requisiti normativi di capacità, il quale non ha, pertanto, azione per il pagamento del compenso corrispondente all’attività illegalmente prestata».
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