Prevenzione incendi nei bar e nella ristorazione
## Prevenzione incendi tra bar, ristorazione e intrattenimento: cosa cambia con la circolare 674/2026
La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. DCPREV 674 del 15 gennaio 2026 interviene su un tema che, nella pratica, genera spesso letture non uniformi: come inquadrare bar e ristoranti quando, accanto alla somministrazione, compaiono musica, karaoke o iniziative che aumentano affollamento e permanenza del pubblico. L’obiettivo dichiarato e fornire indirizzi applicativi omogenei ai Comandi, distinguendo con chiarezza la ristorazione dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## Bar e ristoranti: in generale non sono soggetti al D.P.R. 151/2011
La circolare richiama un chiarimento gia reso dalla Direzione centrale: bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attivita elencate nell’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e quindi non sono, di regola, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi previsti per le attivita soggette. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
Questo non significa assenza di regole o di responsabilita: l’attenzione si sposta sull’eventuale presenza di attivita o impianti “a servizio” che invece ricadono in specifiche soglie o regole tecniche (ad esempio impianti di produzione calore sopra 116 kW), che restano soggetti ai relativi adempimenti. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## Quando entra in gioco il pubblico spettacolo: i criteri di distinzione
Per i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, la circolare richiama gli articoli 68 e 80 del TULPS (agibilita) e in ambito antincendio indica come riferimenti:
* D.M. 19 agosto 1996 (regola tecnica per locali di pubblico spettacolo)
* D.M. 22 novembre 2022 (RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi, in vigore dal 1 gennaio 2023)
* D.P.R. 151/2011, Allegato I, attivita n. 65 (capienza superiore a 100 persone o superficie superiore a 200 mq)
Nel perimetro rientrano, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, dove l’intrattenimento e prevalente, con elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## Musica dal vivo e karaoke: quando restano “accessori” e quando cambiano l’inquadramento
La circolare evidenzia un passaggio operativo: il D.M. 19 agosto 1996 esclude dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi con strumenti musicali senza aspetto danzante o di spettacolo e quelli con karaoke o simili, a condizione che:
* non siano installati in sale appositamente allestite per le esibizioni;
* la capienza della sala non superi 100 persone.
In queste situazioni, e piu in generale quando l’intrattenimento resta accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attivita continua a essere qualificabile come bar o ristorante. Se invece l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), serve riesaminare l’inquadramento complessivo anche ai fini degli adempimenti e delle regole tecniche applicabili. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## Le regole che contano sempre: valutazione del rischio incendio e gestione dell’emergenza
Poiche bar e ristoranti non hanno, in via generale, una regola tecnica verticale dedicata, la circolare ribadisce che misure di prevenzione, protezione e condizioni di esercizio in sicurezza discendono dalla valutazione del rischio incendio, da sviluppare secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021: applicazione del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) oppure, quando ne ricorrono i presupposti, del cosiddetto “minicodice” (Allegato I del D.M. 3 settembre 2021) per i luoghi di lavoro a basso rischio. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
Sul fronte gestionale, la circolare collega in modo esplicito il D.M. 2 settembre 2021: tra i casi che fanno scattare l’obbligo di predisporre il piano di emergenza rientrano anche i luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di piu di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## “Lavoratori” e “occupanti”: due piani diversi che vanno coordinati
Un chiarimento centrale riguarda la distinzione tra:
* DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori;
* gestione della sicurezza antincendio, che assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attivita (gli “occupanti”), a qualsiasi titolo.
La circolare sottolinea che, per emergenza ed evacuazione, conta il numero complessivo degli occupanti e va applicato un principio di inclusivita, prevedendo indicazioni specifiche per persone con esigenze speciali. ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## Addetti antincendio: ruolo di prevenzione oltre l’emergenza
In chiusura viene richiamata la funzione degli addetti al servizio antincendio: non solo risposta all’evento, ma presidio continuo delle condizioni di sicurezza, anche attraverso azioni preventive (ad esempio controllo del rispetto di divieti e comportamenti a rischio). ([grosseto.ordingegneri.it][1])
## Ricadute pratiche negli edifici misti e profili condominiali
Negli stabili con locali commerciali al piano strada e residenze ai piani superiori, l’inquadramento corretto incide spesso su aspetti concreti: vie di esodo che interferiscono con parti comuni, affollamenti serali, modifiche di layout, impianti tecnici o depositi. In questo contesto, un amministratore di condominio tende a ridurre criticita e contenziosi quando la documentazione del locale e delle eventuali trasformazioni d’uso risulta coerente con l’effettiva prevalenza dell’attivita e con la gestione dell’emergenza impostata sugli occupanti.
## Conclusione e indicazioni operative
La circolare 674/2026 non “trasforma” bar e ristoranti in attivita soggette in automatico, ma fissa una linea di confine piu leggibile: l’intrattenimento accessorio resta compatibile con l’inquadramento di somministrazione, mentre la prevalenza dell’intrattenimento o la trasformazione funzionale impone un riesame complessivo.
Sul piano pratico, i punti che piu spesso evitano contestazioni sono:
* coerenza tra capienza effettiva, layout e gestione dell’affollamento;
* valutazione del rischio incendio aggiornata e misure conseguenti (Codice o minicodice, dove applicabile);
* piano di emergenza quando ricorrono le condizioni del D.M. 2 settembre 2021, considerando gli occupanti e le esigenze speciali;
* presenza numerica e formazione degli addetti antincendio, con attenzione alle misure di prevenzione quotidiana.
[1]: https://grosseto.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/87/2026/01/DCPREV.REGISTRO_UFFICIALE.2026.0000674.pdf “Carta Intestata Basilicata”
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