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Superbonus | Comunicazione spese sostenute nel 2024 e 2025

Superbonus | Comunicazione spese sostenute nel 2024 e 2025

DPCM 17/9/2024 attuativo DL 39/2024

 

L’art. 3 del DL 39/2024 ha introdotto un nuovo adempimento consistente nella comunicazione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle spese e delle informazioni sugli interventi che possono fruire del superbonus (sia per riqualificazione energetica sia per la riduzione del rischio sismico), rinviando ad apposito decreto attuativo la definizione delle modalità e dei termini per la relativa compilazione e trasmissione. Tali termini e contenuti sono stati definiti con il recente il DPCM del 17 settembre 2024.

 

Si sottolinea che l’adempimento in oggetto riguarda solo ed esclusivamente gli interventi per i quali si beneficia del superbonus, e non invece degli “ordinari” sismabonus o ecobonus.

 

Sono tenuti a presentare la comunicazione:

 coloro che alla data del 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro tale data avevano presentato la CILA-S (ex art. 119, comma 13-ter del DL 34/2020), ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici; coloro che presentano i documenti di cui al punto precedente a partire dalla data del 1° gennaio 2024.

 

Contenuto della comunicazione:

 

  • dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) e relativa percentuale di detrazione;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2024 (successivamente alla suddetta data del 30 marzo 2024) e nell’anno 2025 e relativa percentuale di detrazione (70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 / 65% sulle spese che si prevede di sostenere nel 2025 / oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applica lo “speciale” superbonus eventi sismici o RSA).

 

Termini e modalità di trasmissione della comunicazione:

 

  • per quanto riguarda agli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA;
  • per quanto concerne invece agli interventi antisismici le informazioni sono trasmesse al PNCS entro il termine del 31 ottobre 2024 quando riguardano SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi (es. SAL approvato successivamente all’1.10.2024). Peraltro il DPCM precisa che i termini devono essere considerati perentori e che fa fede la “data inserimento” riportata nella “ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.” rilasciata dal PNCS.

 

Soggetti che devono provvedere alla trasmissione:

 

  • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020 e che dovranno contestualmente inviare anche questa nuova comunicazione (a tal fine le asseverazioni per SAL e per fine lavori conterranno un’apposita sezione aggiuntiva la cui compilazione sarà obbligatoria);
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell’asseverazione di cui all’art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020 e che dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.

 

Regime sanzionatorio:

 

La mancata osservanza determina le seguenti conseguenze:

  • per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, la mancata osservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00=;
  • per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la mancata osservanza comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

 

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