Superbonus: le spese tecniche professionali non possono essere considerate spese sostenute entro il 30.3.2024 ai fini dell’opzione dello sconto in fattura
Superbonus: le spese tecniche professionali non possono essere considerate spese sostenute entro il 30.3.2024 ai fini dell’opzione dello sconto in fattura
Il Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 aveva mantenuto per gli interventi che danno diritto al superbonus la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura con riferimento alle spese sostenute entro la data del 31 dicembre 2025, a condizione che prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge in esame (cioè, fino a tutto il 16 febbraio 2023) risultassero soddisfatte le seguenti condizioni:
◦ interventi condominiali: adozione della delibera assembleare di approvazione dei lavori ed avvenuta presentazione della CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020;
L’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 ha modificato radicalmente tale situazione in quanto a partire dal 30 marzo 2024 resta in vita la possibilità di derogare al blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo se rispettate contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
• esecuzione di almeno una minima parte dei lavori;
• emissione della relativa fattura
• sostenimento della relativa spesa.
Restava il dubbio circa la definizione di lavori sostenuti e, più precisamente, se anche l’attività professionale prodromica potesse rientrare in tale ambito. La DRE della Lombardia con la risposta a interpello del 12 luglio 2024 n. 904-955/2024 (allineandosi, peraltro a quanto già asserito dalla DRE del Veneto in data 3 aprile 2024 con l’interpello n. 907-326/2024), ha affermato che, ai fini del riscontro dei requisiti di cui all’art. 1 co. 5 del DL 39/2024, non è sufficiente che al 30 marzo 2024 siano state sostenute spese per le prestazioni di tecnici e professionisti relative alla progettazione o ad altre attività prodromiche alla realizzazione degli interventi. Per derogare al blocco delle opzioni occorre invece che alla data del 30 marzo 2024 risultino sostenute spese, documentate da fattura, relative ad attività di esecuzione materiale degli interventi già effettuate.
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