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Superbonus 110% – Circolare 24/E

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Sabato 8 agosto 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa circolare 24/E relativa al Superbonus al 110%, rendendolo finalmente operativo a tutti gli effetti.

Chi può accedere al Superbonus 110%?

Possono accedere al Superbonus del 110% anche:

  • i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile a patto che siano costoro a sostenere effettivamente la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Tali soggetti possono usufruire del bonus se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
  • gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata. La limitazione non viene considerata per immobili appartenenti ad un condominio se i lavori di riqualificazione vengono eseguiti sulle parti comuni.

La circolare chiarisce inoltre che rientrano tra le spese su cui è possibile beneficiare della detrazione al 110% quelle di seguito elencate:

  • costi per i materiali
  • la progettazione
  • le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

 

Come fruire dell’opzione alternativa

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando l’apposito modello.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Le istruzioni per cessionari e fornitori

I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Dottoressa Marina Bruno

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